Sentenza del 04/06/2020 n. 1395 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Osservanza dei requisiti sostanziali richiesti per la detrazione - Dimostrazione - Neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto - Diritto alla detrazione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato il principio che l’omessa dichiarazione annuale, da sola, non preclude la detrazione dell’eccedenza IVA quando il contribuente provi la sussistenza dei requisiti sostanziali e rispetti il termine indicato. Il testo fornito non riporta gli ulteriori elementi del dispositivo, quali l’esito concreto del ricorso, le spese o l’eventuale rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. Il contribuente può ottenere la detrazione se dimostra di avere soddisfatto i requisiti sostanziali previsti, esercitando il diritto entro il termine per presentare la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Il testo non specifica le parti, l’atto impugnato, gli importi o i singoli motivi processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Il diritto alla detrazione dell’IVA va riconosciuto quando ricorrono i requisiti sostanziali; l’omissione della dichiarazione annuale non può, di per sé, comportarne la perdita, purché il diritto sia esercitato entro il termine indicato e i requisiti siano dimostrati.
Massime di principio
- In materia di IVA, un’irregolarità formale quale l’omessa dichiarazione annuale non dovrebbe privare il contribuente della detrazione se le condizioni sostanziali per il diritto sono soddisfatte e provate.
- La detrazione dell’eccedenza è soggetta al termine indicato: deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.
- La neutralità dell’IVA orienta l’interpretazione a favore del riconoscimento della detrazione quando l’operazione e i presupposti sostanziali risultano dimostrati; non elimina però l’onere probatorio del contribuente né i termini previsti.
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