Cassazione Penale, Ordinanza n. 10537/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, deducendo tre censure: 1) mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto in abitazione o comunque nella fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p.; 2) insussistenza della rapina per difetto dell'elemento intimidatorio, sostenendo che il brandire il coltello non sarebbe stato idoneo a vincere la resistenza della vittima; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo totalmente generico, assertivo e ripetitivo; il secondo privo di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l'effetto intimidatorio del coltello; il terzo manifestamente infondato perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna per rapina resta quindi ferma. La Corte richiama il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente la valorizzazione di quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La norma è evocata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo è generico e non specifico.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo in presenza di una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica, non essendo necessario che il giudice confuti analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge o di erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; motivi meramente assertivi o ripetitivi sono inammissibili.
- In tema di rapina, l'idoneità intimidatoria della condotta va valutata in concreto: il gesto di brandire un coltello può essere sufficiente a vincere la resistenza della vittima quando il giudice di merito ne abbia descritto l'effetto coercitivo.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.
- In sede di legittimità, la motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio è sindacabile solo se presenta evidenti illogicità o mancanza di specificità; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
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