Cassazione Civile, Ordinanza n. 08329/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una società contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 2004, nella quale era richiesto anche il compenso della riscossione previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, applicato nella misura del 4,65% in caso di pagamento entro sessanta giorni e del 9% oltre tale termine. La contribuente aveva impugnato la cartella limitatamente a tale voce, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'aggio come compenso di natura retributiva anziché sanzionatoria e avesse applicato retroattivamente la disciplina introdotta nel 2006 a un fatto imponibile risalente al 2004. Con il secondo motivo aveva inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 citato, deducendo contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost. per la disparità di trattamento legata al momento della notifica, per la mancata correlazione alla capacità contributiva e per l'asserita mancanza di un vero servizio aggiuntivo remunerato dall'aggio.
La decisione
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; l'agente della riscossione non ha aderito alla rinuncia, ma la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la questione oggetto del processo era stata successivamente decisa dalla Corte in senso consolidato e in epoca successiva alla proposizione del ricorso, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
compenso della riscossione; percentuali del 4,65% e del 9%
la Corte dà atto del successivo orientamento di legittimità secondo cui il compenso della riscossione ha funzione di copertura dei costi dell'attività complessivamente svolta dall'agente della riscossione, non natura sanzionatoria né remunerazione di singole attività
art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con L. 24 novembre 2006, n. 286
norma richiamata come modifica dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999
art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con L. 28 gennaio 2009, n. 2
norma richiamata come ulteriore modifica dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente per la dedotta irragionevolezza e mancata correlazione dell'aggio alla capacità contributiva
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente per l'asserita assenza di collegamento tra aggio ed efficienza amministrativa
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per la disparità di trattamento legata al momento della notifica della cartella
art. 390 c.p.c.
norma richiamata come base della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente
art. 391 c.p.c.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata dalla parte ricorrente con procura speciale, consente la declaratoria di estinzione del giudizio anche in mancanza di adesione della controparte.
- Quando la questione oggetto del ricorso è stata successivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità in senso ormai consolidato dopo la proposizione dell'impugnazione, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
- Il compenso della riscossione previsto per l'attività dell'agente della riscossione è qualificato, secondo l'orientamento richiamato, come strumento di copertura dei costi complessivi del servizio e non come sanzione o come corrispettivo di singole attività esecutive.
- Le censure di legittimità costituzionale formulate in via subordinata restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non decide nel merito delle questioni di legittimità della sentenza impugnata ma si limita a prendere atto dell'atto abdicativo e a regolare le spese secondo le circostanze del caso.
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