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Sentenza

Sentenza n. 10848/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento della nota 4/2026 del 15/4/2026, con la quale l'Ambasciata d'Italia in Pristina ha rigettato la domanda di visto per motivi familiari richiesto dal ricorrente il 31/3/2026 (prot. n. 1770-I); di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202605518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Pristina della domanda di visto per motivi familiari finalizzata al ricongiungimento familiare

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi familiari, deducendo una posizione soggettiva connessa alla tutela dell'unità familiare e fondando il ricorso sugli artt. 3 e 23 del d.lgs. n. 30/2007 e sull'art. 28 del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha rilevato che l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 devolve al giudice ordinario le controversie contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari e gli altri provvedimenti amministrativi concernenti il diritto all'unità familiare. Ha inoltre richiamato l'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007, secondo cui appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie sul riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare del cittadino dell'Unione. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a., in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e l'erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 30/2007

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento della posizione relativa al ricongiungimento e all'unità familiare.

  • art. 23 d.lgs. n. 30/2007

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento della domanda relativa al visto per motivi familiari.

  • art. 8 d.lgs. n. 30/2007

    Le controversie concernenti il riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare del cittadino dell'Unione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 28 d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata dal ricorrente in materia di ricongiungimento familiare.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti amministrativi incidenti sul diritto all'unità familiare.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente, in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Massime di principio

  • Le controversie relative al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti amministrativi incidenti sul diritto all'unità familiare appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
  • Le controversie concernenti il riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare di un cittadino dell'Unione europea rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono conservarsi mediante tempestiva riassunzione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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