Cassazione Civile, Ordinanza n. 14839/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’inammissibilità di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata da una società, ritenuta dal tribunale e poi dalla corte d’appello carente di adeguata informazione sul rischio del contenzioso pendente e, in particolare, sull’effettivo ammontare di un credito vantato da una terza società creditrice, la cui incidenza sulla fattibilità della proposta non era stata chiarita. A seguito della dichiarazione di fallimento, la società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall.; la corte d’appello ha respinto il reclamo ritenendo, da un lato, che il curatore potesse dedurre nuovi profili di inammissibilità della proposta concordataria e, dall’altro, che la proposta fosse comunque inammissibile per difetto di una attestazione "rafforzata" richiesta per il concordato in continuità e per mancanza di un’attestazione sulla incapienza in relazione all’IVA di rivalsa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di un termine congruo per replicare alla memoria del fallimento; (2) violazione delle norme sul concordato e sulla continuità aziendale, sostenendo che l’attestazione speciale ex art. 186-bis l.fall. non fosse necessaria nella continuità indiretta e che non fosse legittimo introdurre nuove cause di inammissibilità in appello; (3) violazione delle norme sul contenuto del piano e sull’IVA di rivalsa, deducendo che, mancando beni su cui far valere la prelazione, non fosse dovuta l’attestazione di incapienza; (4) violazione delle norme sul contenuto informativo della proposta e della relazione attestativa, sostenendo che il credito della terza società fosse già chiarito e che, comunque, la contestazione riguardasse una posta marginale rispetto al passivo complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato, o comunque inidoneo a incidere sulla decisione, il motivo relativo al deficit informativo, osservando che la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la corte di merito aveva motivato sul mancato chiarimento dell’effettivo ammontare del credito della terza società e sulla irrilevanza dei documenti prodotti solo in reclamo. Ha poi escluso che vi fosse una nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, rilevando che la costituzione tardiva del fallimento nel reclamo non comportava decadenza assoluta e che, comunque, la partecipazione del curatore con difese di merito aveva sanato il vizio. Infine, ha dichiarato inammissibili anche i motivi ulteriori perché diretti contro rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione impugnata; dunque, una volta ritenuta non superata una delle ragioni poste a base della sentenza, mancava interesse a censurare le altre. Nessuna statuizione sulle spese, perché il fallimento non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il termine di costituzione è perentorio, ma la tardività non comporta decadenza assoluta dal diritto di resistere; la parte può partecipare al procedimento con le limitazioni conseguenti alla tardività.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Nel contesto emergenziale Covid la causa è stata trattata con modalità cartolari e con termini di deposito delle note stabiliti dal provvedimento presidenziale in conformità alla disciplina emergenziale.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Richiamato insieme al d.l. n. 18/2020 per il rinvio e la disciplina emergenziale dei procedimenti civili.
art. 186-bis l.fall.
Richiamato come norma che richiede una specifica attestazione per il concordato in continuità; la ricorrente sosteneva che tale attestazione non fosse necessaria nella continuità indiretta, ma la Corte non entra nel merito perché la censura resta assorbita/inammissibile.
art. 160 l.fall.
Richiamato in relazione al contenuto della proposta e alla necessità di attestazione del professionista e dell’eventuale incapienza in relazione a determinati crediti privilegiati.
art. 161 l.fall.
Richiamato tra le norme sul contenuto della domanda e della documentazione del concordato preventivo.
art. 162 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente in tema di inammissibilità della proposta concordataria.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Richiamato quale requisito soggettivo del professionista attestatore necessario per alcune attestazioni nel concordato.
art. 2758 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al privilegio per IVA di rivalsa e al tema dell’incapienza del patrimonio.
art. 360, comma 1, c.p.c.
La Corte rileva che la censura sul credito di ATI Group tendeva a sollecitare una revisione del giudizio di fatto, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto quando la corte di merito abbia motivato sul punto in modo coerente e completo; l’indicazione per la prima volta in cassazione di dati fattuali o contabili non supera il vaglio di legittimità.
- In tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la costituzione tardiva della parte resistente non determina automaticamente la nullità del procedimento o la perdita del diritto di difesa della reclamante, soprattutto quando la parte tardivamente costituita abbia comunque svolto difese nel merito.
- Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura che non superi anche una sola di tali rationes rende inammissibili le ulteriori doglianze per difetto di interesse.
- Nel concordato preventivo, l’adeguatezza del contenuto informativo della proposta e della relazione attestativa è requisito essenziale: l’omessa esplicitazione dell’effettivo ammontare di un credito rilevante e della sua incidenza sulla fattibilità del piano integra un deficit informativo che può giustificare l’inammissibilità della proposta.
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