Sentenza n. 112/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento Prot. 00014007 del 30.03.2022, ricevuto dal ricorrente il 11.04.2022 a mezzo di raccomandata A/R e avente ad oggetto: “ Richiesta subentro alloggio n. 40 Via Magenta 88 – Scala E – Piano 1 – Sesto San Giovanni – Assegnatario CRESPI GIOVANNINA “ con cui il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo di ALER – UOG Sesto San Giovanni, respingeva la richiesta di subentro nell'alloggio ex art. 21 del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m. presentata dal ricorrente in data 26.11.2021 e 20.01.2022 per la seguente motivazione “ Il sig. Massimo Faraci era stato autorizzato a seguito di richiesta della Signora Crespi come “ ospite” fino al 04.06.2018 e come previsto dal R.R. non è residente in Via Magenta 88. - del provvedimento Prot. 0262/2016 /SSG / VG con Oggetto: Richiesta ospitalità temporanea a favore di FARACI MASSIMO del 5 maggio 2016 con il quale la Manutencoop Facility Managemnt s.p.a., in qualità di gestore del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sesto San Giovanni ( MI), comunicava alla Signora Crespi Giovannina, madre del ricorrente e assegnataria dell'appartamento ALER in Via Magenta N. 88 – Scala E – Piano 1 – Sesto San Giovanni (MI) ( Codice UI I6900101 – Contratto 2020128980 ), l'autorizzazione ad ospitare il Signor Faraci Massimo sino al 4.05.2017 purché quest'ultimo non trasferisse la residenza anagrafica nell'alloggio. - del provvedimento Prot. 0118/2017 /SSG / VG con Oggetto: Richiesta ospitalità temporanea a favore di FARACI MASSIMO del 5 giugno 2017 con il quale la Manutencoop Facility Managemnt s.p.a., in qualità di gestore del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sesto San Giovanni ( MI), comunicava alla Signora Crespi Giovannina, madre del ricorrente e assegnataria dell'appartamento ALER in Via Magenta N. 88 – Scala E – Piano 1 – Sesto San Giovanni (MI) ( Codice UI I6900101 – Contratto 2020128980 ), l'autorizzazione ad ospitare il Signor Faraci Massimo sino al 4.06.2018 purché quest'ultimo non trasferisse la residenza anagrafica nell'alloggio. - nonché di tutti gli atti agli stessi preordinati, preliminari, precedenti, successivi, consequenziali e/o comunque connessi; - e, quindi, per il riconoscimento del diritto del ricorrente ex art. 21 del Regolamento Regionale 4/2017 a subentrare nell' assegnazione dell'unità abitativa di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni sita in Via Magenta 88 – Scala E – Piano 1 – Sesto San Giovanni (Codice UI I6900101 – Contratto 2020128980).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e precedenti autorizzazioni all'ospitalità temporanea
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario subentrante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ALER aveva respinto la domanda di subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP già assegnato alla madre, ritenendo che egli fosse stato autorizzato soltanto come ospite fino al 4 giugno 2018 e che non fosse residente nell'alloggio. Sono state inoltre impugnate le precedenti autorizzazioni all'ospitalità temporanea, con richiesta di riconoscimento del diritto al subentro ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017 e successive modifiche.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato una nuova domanda di subentro, dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti. ALER ha accolto tale domanda il 10 gennaio 2024, determinando il conseguimento del bene della vita richiesto con il ricorso. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della scansione temporale dei fatti e delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21 Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017
La disposizione è indicata quale base normativa del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP; il giudizio non ne esamina nel merito i presupposti, poiché la pretesa è stata successivamente soddisfatta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; non costituisce oggetto di una specifica statuizione decisoria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, consentendogli di conseguire il bene della vita richiesto.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il riconoscimento, anche concorde tra le parti, dell'integrale soddisfazione della pretesa e non richiede una decisione sul merito dei vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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