Sentenza n. 3299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 06431/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la sentenza del TAR e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo non applicabile il rito accelerato dell'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (privati e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione deducendo, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto derivante dall'omessa o travisata percezione di atti e documenti processuali. In particolare, ha sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto inesistenti provvedimenti strettamente riferibili a una fase del procedimento espropriativo, sebbene dagli atti risultasse la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'occupazione d'urgenza preordinata alla costituzione di una servitù di elettrodotto aereo ai sensi dell'art. 22-bis d.P.R. 327/2001. Da ciò la società ha dedotto l'applicabilità del rito accelerato previsto dall'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. e la conseguente dimidiazione dei termini processuali. Nella fase rescissoria ha chiesto il rigetto dell'appello originario e la conferma della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che, a seguito dell'opposizione alla trasposizione del ricorso straordinario notificata il 2 settembre 2022, l'atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. avrebbe dovuto essere depositato entro il 2 ottobre 2022, mentre era stato depositato il 28 ottobre 2022. I resistenti costituiti hanno eccepito l'inammissibilità della revocazione per insussistenza dell'errore revocatorio e hanno riproposto, per la fase rescissoria, censure riguardanti l'applicazione del rito accelerato, la trasposizione del ricorso straordinario, i presupposti soggettivi e urbanistico-edilizi dell'autorizzazione, la complementarità dell'impianto rispetto all'attività agricola, la disponibilità delle superfici agricole, lo screening ambientale e la compatibilità del progetto con la disciplina regionale e costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e non ha proceduto alla fase rescissoria. Ha richiamato i tre requisiti dell'errore di fatto revocatorio: deve derivare da una pura errata percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non abbia motivato ed essere decisivo. L'errore deve consistere in una svista percettiva relativa all'esistenza o al significato letterale degli atti, non in un errore interpretativo o valutativo. Nel caso concreto, la questione concernente l'esistenza di atti collegati al procedimento espropriativo era stata esaminata dal giudice d'appello, il quale aveva ritenuto che l'autorizzazione unica comportasse sì la dichiarazione di pubblica utilità, ma che il rito accelerato non fosse applicabile in assenza di specifiche contestazioni relative agli atti della procedura espropriativa. La censura della società mirava quindi a contestare la valutazione giuridica compiuta nella sentenza revocanda sull'individuazione del rito applicabile, non una svista percettiva su un fatto processuale incontestato. Tale errore non è sindacabile mediante revocazione ordinaria. Le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione processuale.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiamato quale norma che disciplina la revocazione delle sentenze amministrative mediante rinvio ai motivi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio riguarda una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, decisiva e relativa a un punto non controverso, ma non comprende gli errori di interpretazione o valutazione giuridica.
art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.
Prevede il rito accelerato, con dimidiazione dei termini, per le controversie cui la disposizione è applicabile; la sentenza precisa che la sua applicazione dipende dalla concreta riferibilità delle contestazioni agli atti della procedura espropriativa.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la dimidiazione dei termini processuali conseguente all'applicazione del rito accelerato.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito di opposizione; la società ne ha invocato il combinato disposto con l'art. 119, comma 2, per sostenere la tardività del deposito dell'atto di costituzione.
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
L'autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili comporta dichiarazione di pubblica utilità e assume rilevanza nell'ambito della procedura espropriativa.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'occupazione d'urgenza preordinata alla costituzione di una servitù di elettrodotto aereo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste soltanto quando il giudice abbia percepito erroneamente l'esistenza o il contenuto meramente materiale di un atto processuale, decidendo sulla base di un fatto documentale inesistente o negando un fatto documentale provato; non ricorre quando il giudice abbia esaminato l'atto e ne abbia dato una valutazione giuridica ritenuta erronea.
- La revocazione ordinaria non può essere utilizzata per censurare l'interpretazione delle norme processuali, la qualificazione giuridica dei fatti o l'individuazione del rito applicabile, anche se la parte ritenga che tali valutazioni siano state tratte da una non corretta lettura degli atti.
- Quando una sentenza abbia espressamente esaminato la rilevanza di determinati atti collegati a una procedura espropriativa e abbia escluso, sulla base delle contestazioni proposte, l'applicabilità del rito accelerato, l'eventuale dissenso della parte attiene alla valutazione giuridica e non integra errore di fatto revocatorio.
- L'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 comporta dichiarazione di pubblica utilità e rileva nell'ambito della procedura espropriativa; tuttavia, ai fini dell'applicazione del rito accelerato, assume rilievo la concreta riferibilità delle censure agli atti della procedura espropriativa.
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