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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12768/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; si contestava che Grimci fosse ignaro del processo (si trovava stabilmente negli Stati Uniti dal 2011), si disconosceva la firma sull'atto di nomina del difensore di fiducia (Avv. Antonio Genovese) e si denunciava la nullità del giudizio abbreviato per mancanza di procura speciale; si chiedeva l'ammissione di una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente valutato la sussistenza di un rapporto difensivo effettivo e, pertanto, la conoscenza del processo da parte di Grimci (tra l'altro il difensore ha confermato il mandato e risultano elementi concreti come la partecipazione alle udienze, la discussione del rito abbreviato e la proposizione di appello e ricorso per cassazione). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il parere grafologico depositato in Cassazione come documento nuovo; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Strumento di rescissione del giudicato per chi non ha partecipato al processo; ammissibile anche quando il processo sia stato celebrato in sua assenza, ma l'ignoranza del processo deve essere non imputabile all'interessato e il giudice della rescissione ha ampi poteri istruttori per accertarlo

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina delle condizioni per celebrare il processo in assenza: il procedimento può svolgersi solo se l'imputato è a conoscenza del processo o si è volontariamente sottratto; le ipotesi tipizzate (elezione di domicilio, nomina difensore, misure cautelari ecc.) producono una presunzione relativa di conoscenza che l'interessato può confutare

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma di riferimento procedurale, non è risultato decisivo nella motivazione della Corte di cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a formalità di nomina e procura, ma la Corte ha ritenuto che gli accertamenti di fatto fossero già compiuti dal giudice di merito

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in punto di rappresentanza e procura, senza effetto sulla decisione di legittimità che ha apprezzato gli elementi fattuali acquisiti

  • art. 162, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso; la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistere violazioni che impongano sindacato di legittimità

  • Sez. U, Innaro (n. 28912 del 28/02/2019)

    Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019

    Stabilisce la distinzione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo; le situazioni tipizzate dall'art. 420-bis generano una presunzione relativa di volontaria sottrazione che l'interessato deve confutare

  • Sez. U, Lovric (n. 15498 del 26/11/2020)

    Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020

    Precisa che l'art. 629-bis è esperibile anche se il processo in assenza era stato celebrato correttamente e che il giudice della rescissione ha ampi poteri accertativi per stabilire se l'ignoranza del processo sia non imputabile all'imputato

  • Sez. U, Ismail (n. 23948 del 28/11/2019)

    Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019

    Sottolinea che gli indici di conoscenza (elezione di domicilio, nomina difensore) richiedono effettività e verifica concreta; l'elezione di domicilio deve essere seria e la nomina difensiva effettiva

  • Sez. 1, Ndreca (n. 27629 del 24/06/2021)

    Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021

    Affermata la necessità di adattare la presunzione di conoscenza derivante dalla nomina del difensore domiciliatario alle specificità del caso concreto

  • Giurisprudenza su documenti nuovi in Cassazione (Moretti; Sanvitale)

    Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 (Moretti); Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 (Sanvitale)

    La Corte di cassazione ammette documenti nuovi solo se non esibibili nei precedenti gradi e purché non costituiscano nuova prova che richieda valutazioni di merito; perizie tecniche prodotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili

Massime di principio

  • La nomina di un difensore con elezione di domicilio crea una presunzione relativa di conoscenza del processo, ma va verificata concretamente nel caso di dissenso o dubbi seri sulla paternità della firma o sull'effettività del mandato
  • Se vi sono elementi fattuali concreti (partecipazione del difensore alle udienze, discussione del rito, impugnazioni successive) questi rafforzano la presunzione di conoscenza e l'esistenza di un rapporto difensivo effettivo
  • L'onere di dimostrare l'incolpevole ignoranza del processo grava sul ricorrente che invoca la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis
  • La Corte di cassazione non riceve e valuta perizie o documenti che costituiscano prova nuova non prodotti nei gradi di merito; tali prove devono essere chieste e ottenute nei precedenti gradi
  • Il giudice della rescissione ha ampi poteri accertativi, ma la valutazione probatoria di merito compiuta dal giudice territoriale resta presumibilmente corretta a meno che non emerga un profilo di illegittimità o vizio di diritto evidente

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