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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 78/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 940/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro n. 78/2025, relativa all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 78/2025 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero alla emissione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito dell'importo nominale complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 5 febbraio 2025, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima di proporre l'azione esecutiva. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente e potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche quando il titolo esecutivo è costituito da una pronuncia del giudice ordinario avente efficacia esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro e da eseguire mediante ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento sufficientemente determinato.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro può essere proposta solo dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza documentata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già appartenente all'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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