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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. a), TUI e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti;

Giustizia amministrativa202500923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro ex art. 27, comma 1, lett. a), TUI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino albanese entrato in Italia il 3 aprile 2022 con visto per lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27 TUI, aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 3 aprile 2023, previo nulla osta al distacco presso una società italiana per dodici mesi. Il contratto di lavoro a tempo determinato era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 24 marzo 2023, consentendo la prosecuzione dell'attività lavorativa. Alla scadenza del titolo, il ricorrente assumeva di avere presentato una domanda di rinnovo, chiedendone tuttavia la conversione in permesso per lavoro subordinato anziché il rinnovo ai sensi dell'art. 27 TUI. Tale domanda veniva respinta. Dal rapporto informativo della Prefettura risultava inoltre che soltanto il 4 aprile 2024 era stata presentata, tramite il datore di lavoro, una nuova istanza di nulla osta al lavoro ex art. 27 TUI, respinta a seguito del parere negativo della Questura, motivato con la dicitura: "Presentato per rinnovo PSE in data 04/08/2023". Il ricorrente ha impugnato il rigetto chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia; il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle vicende e sugli eventuali esiti della domanda di conversione e sulle ragioni del parere negativo relativo all'ultima istanza di nulla osta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e disposto, contestualmente, incombenti istruttori. Ha ordinato alla Prefettura e alla Questura di Ancona, ciascuna per la propria competenza, di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, sulla domanda di conversione del titolo e sui relativi esiti, nonché sulle ragioni del parere negativo della Questura concernente l'ultima istanza di nulla osta. Il fumus è stato ritenuto meritevole di approfondimento attraverso l'istruttoria; il periculum è stato ravvisato nella posizione del ricorrente, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel mancato decorso del quinquennio corrispondente alla durata massima complessiva del nulla osta e nell'assenza di ulteriori e più gravi ragioni ostative alla permanenza in Italia. È stato disposto il rilascio di un permesso temporaneo sino alla decisione di merito, anche per consentire, ove possibile, la regolarizzazione della posizione. La camera di consiglio per il seguito è stata fissata al 9 aprile 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998

    "lavoro – casi particolari"

    La disposizione costituisce il titolo normativo del visto, del nulla osta e del permesso di soggiorno rilasciati al lavoratore straniero distaccato in Italia; la controversia riguarda la possibilità di rinnovo o conversione del titolo e la successiva istanza di nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la permanenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il mancato decorso della durata massima complessiva del nulla osta possono concorrere a fondare il periculum in mora del lavoratore straniero, quando non emergano ulteriori e più gravi ragioni ostative alla sua permanenza sul territorio nazionale.
  • Quando dagli atti non risultano sufficientemente chiare le vicende della domanda di conversione del permesso di soggiorno e le ragioni del diniego o del parere negativo relativo a una successiva istanza di nulla osta, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori a carico delle amministrazioni, chiedendo relazioni dettagliate e documentazione pertinente.
  • La tutela cautelare può essere concessa mediante rilascio di un permesso temporaneo sino alla decisione di merito, ove ciò sia necessario a preservare la posizione dello straniero e a consentirgli, ove possibile, di regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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