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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34693/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella emessa il 15 ottobre 2025 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in sede di rinvio, dopo una precedente decisione della Cassazione del 24 ottobre 2022. Il ricorso di uno degli imputati riguardava il trattamento sanzionatorio per il reato associativo rimasto definitivo: sosteneva che le assoluzioni dai reati-fine avrebbero dovuto incidere sulla valutazione della personalità e sulla pena relativa all’associazione, lamentando inoltre l’omessa risposta a una memoria difensiva. L’altro imputato, condannato per partecipazione all’associazione mafiosa per il periodo gennaio 2015-gennaio 2017, dopo essere stato assolto per il periodo 1999-2014 e aver ottenuto la riqualificazione del ruolo da capo a partecipe e l’esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis, quarto comma, c.p., ha contestato: la valutazione degli elementi probatori residui e il rispetto dei limiti fissati dalla decisione rescindente, sostenendo che l’assoluzione nel procedimento Iris avrebbe dovuto privare di valore anche gli altri elementi; la revoca della continuazione esterna con un fatto già giudicato, deducendo giudicato interno e violazione del divieto di reformatio in peius; la quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata, e la valutazione della recidiva. La pena risultante per quest’ultimo imputato era di dieci anni e otto mesi di reclusione. Per l’altro imputato, la Corte d’appello aveva assolto dai capi N, O, P, R, S e T, dichiarato estinto il reato del capo Q e confermato la responsabilità per il capo A, rideterminando la pena in diciassette anni e quattro mesi di reclusione.

La decisione

Il ricorso relativo al trattamento sanzionatorio del capo associativo è stato dichiarato inammissibile: la precedente sentenza rescindente aveva rigettato il ricorso su quel capo, determinando un giudicato progressivo comprensivo anche del trattamento sanzionatorio, che non era stato censurato nel primo ricorso. Le assoluzioni conseguite in rinvio per i reati-fine non potevano rifluire sulla pena del distinto e autonomo capo associativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. L’altro ricorso è stato rigettato. Le doglianze sulla responsabilità sono state ritenute inammissibili perché manifestamente infondate e dirette a ottenere una nuova valutazione di fatto: la decisione rescindente non aveva neutralizzato gli elementi diversi da quelli del procedimento Iris, ma aveva richiesto una nuova valutazione alla luce della loro esclusione e della limitata consistenza temporale degli elementi, valutazione correttamente svolta dal giudice di rinvio, che ha circoscritto la responsabilità al 2015-2017 e al ruolo di partecipe. Sono state rigettate anche le censure sulla continuazione esterna e sulla pena: il mutamento sostanziale del periodo e del ruolo rendeva necessaria una nuova valutazione della continuazione; la pena di dieci anni e otto mesi era comunque inferiore ai sedici anni inflitti in appello per la contestazione più ampia. Non è stata ravvisata illogicità nell’esclusione del medesimo disegno criminoso, considerato il rilevante intervallo temporale; le doglianze su recidiva e dosimetria sono state reputate generiche. Anche questo ricorrente è stato condannato alle spese processuali. La decisione conclusiva riportata nel testo rigetta il ricorso di quest’ultimo e dichiara inammissibile quello dell’altro.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Non è corrispondente al vero affermare che la sentenza di questa Corte abbia neutralizzato o posto in serio dubbio la valenza degli elementi di prova a carico diversi da quelli della indagine Iris.

    Il giudice di rinvio deve rispettare il contenuto della decisione rescindente, ma questa non va intesa come esclusione di elementi probatori che la Cassazione non abbia effettivamente neutralizzato; nel caso concreto era legittima la nuova valutazione degli elementi non provenienti dall’indagine Iris.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Trattandosi di continuazione esterna con fatto giudicato nel 2001 (definitivo nel 2003) la difesa avrebbe dovuto allegare uno specifico interesse al mantenimento della continuazione (che aveva visto la degradazione della pena già espiata a reato satellite), atteso che la disposizione di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. esclude che un eventuale credito di pena possa essere impiegato nella esecuzione della decisione relativa al presente giudizio.

    In una contestazione di continuazione esterna con un reato già giudicato, la parte che chiede di conservarla deve indicare uno specifico interesse; non è sufficiente invocare un eventuale credito di pena quando questo, ai sensi della norma, non può essere utilizzato nell’esecuzione della decisione del procedimento in corso.

  • art. 416-bis, comma 4, c.p.

    In riferimento ad Alvaro Carmine vi è stata assoluzione parziale (tra il 1999 e il 2014), nonché riqualificazione della condotta associativa in quella di semplice partecipazione (in riferimento al capo C) dal gennaio 2015 al gennaio 2017 con esclusione della aggravante di cui al comma 4 e condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione.

    Nel caso concreto l’aggravante prevista dal quarto comma è stata esclusa nel ridimensionamento della condotta associativa, riconosciuta come partecipazione limitata al periodo gennaio 2015-gennaio 2017.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione rigetta il ricorso su un autonomo capo di reato e annulla con rinvio soltanto altri capi, si forma un giudicato progressivo sul capo non annullato, comprensivo della responsabilità e del trattamento sanzionatorio non impugnato; nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte censure nuove su tale capo.
  • L’autonomia del capo relativo al reato associativo impedisce che le valutazioni favorevoli conseguite in sede di rinvio sui reati-fine si riflettano automaticamente sulla pena del reato associativo già divenuto definitivo.
  • La decisione rescindente va interpretata in base ai rilievi effettivamente formulati: la richiesta di rivalutare le prove alla luce dell’esclusione di una parte del materiale istruttorio non equivale a dichiarare inutilizzabili o privi di valore tutti gli elementi probatori residui.
  • La possibilità di interloquire con i vertici di un’associazione mafiosa in rappresentanza della propria cosca può essere valutata, secondo massime di esperienza, come indicatore di intraneità associativa; la contestazione della lettura delle conversazioni e degli altri elementi, quando richiede una diversa ricostruzione del fatto, non è deducibile in cassazione come mera censura di legittimità.
  • Se in sede di rinvio mutano in modo sostanziale il periodo della condotta e la qualificazione del ruolo dell’imputato, il giudice può e deve rivalutare la continuazione esterna precedentemente riconosciuta, perché sono mutate le basi fattuali e giuridiche della valutazione.
  • La revoca della continuazione dopo una rilevante assoluzione parziale e la diversa qualificazione del fatto non viola di per sé il divieto di reformatio in peius, quando viene meno l’unità della continuazione e la pena complessiva irrogata per il fatto residuo resta inferiore a quella precedentemente inflitta.
  • La distanza temporale significativa tra segmenti di condotta può concorrere a escludere la medesimezza del disegno criminoso, purché la valutazione sia motivata in rapporto alle specifiche caratteristiche dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

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