Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 749/2024 - RG n. 1421/2024, pubblicata in data 24.12.2024, emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, notificata in data 3.01.2025 e passata in giudicato come da certificato della Cancelleria del Tribunale di Ancona del 12 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202500929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 749/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, ma il giudicato non era stato eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per adempiere, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di un indennizzo; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non sussistenti particolari motivi per riconoscerlo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento integrale entro un termine, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore mediante istanza, conferendogli il potere di adottare gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'adempimento e può giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'esecuzione sollecita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.