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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dipendente regionale, inquadrata come Collaboratore amministrativo cat. B, assunta a tempo determinato e part-time presso l'ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, chiedeva le differenze retributive parametrate a 36 ore settimanali e il pagamento del lavoro supplementare/straordinario risultante dai fogli presenza. Deduceva di avere sempre lavorato, di fatto, per 36 ore settimanali; inoltre, il rapporto era stato trasformato da part-time a tempo pieno dal 23/04/2018 fino alla cessazione del 23/02/2019. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l'emolumento unico previsto per il personale di staff assorbisse i compensi ulteriori. La Corte d'appello confermava, affermando che la disciplina speciale degli uffici di diretta collaborazione rende irrilevante l'orario effettivamente svolto ai fini di ulteriori compensi e preclude la trasformazione/accertamento del rapporto a tempo pieno in assenza dei presupposti di organico. In cassazione la lavoratrice proponeva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 6 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 50 CCNL comparto Regioni-Autonomie locali, per mancata applicazione della disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare; (2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., per errata interpretazione del rinvio contenuto nella disciplina regionale alla normativa vigente; (3) violazione dell'art. 36 Cost., per asserita insufficienza della retribuzione a fronte di fatto lavoro a tempo pieno/oltre 36 ore con compenso mensile ritenuto inadeguato; (4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte avrebbe contemporaneamente valorizzato un obbligo di 36 ore e negato il diverso regime orario del part-time. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati, valorizzando la specialità della disciplina regionale degli uffici di staff e la funzione omnicomprensiva dell'emolumento unico sostitutivo di ogni compenso accessorio e dello straordinario, applicabile sia al tempo pieno sia al part-time.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il personale a tempo determinato addetto agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici regionali si applica una disciplina speciale: il trattamento economico comprende un emolumento unico sostitutivo dei compensi accessori e dello straordinario, che assorbe anche eventuali prestazioni oltre l'orario ordinario. Ne consegue che non spettano ulteriori compensi per orario supplementare o straordinario e che la pretesa di applicare la disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare non è accoglibile. La Corte ha anche ritenuto infondata la censura di motivazione, reputando coerente e logico l'iter argomentativo della sentenza d'appello. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 81/2015

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare; la Corte ne esclude la prevalenza rispetto alla disciplina speciale regionale del personale di staff.

  • art. 50 CCNL comparto Regioni ed autonomie locali

    richiamato dalla ricorrente per ottenere il compenso del lavoro supplementare; la Corte lo ritiene recessivo rispetto alla disciplina speciale dell'emolumento unico.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    invocato per l'interpretazione del rinvio contenuto nella DGR alla normativa vigente; la Corte ritiene corretta la lettura della Corte d'appello, che ha applicato la disciplina speciale regionale.

  • art. 36 Cost.

    la Corte afferma che la speciale indennità sostitutiva, pur forfettaria, soddisfa il principio di sufficiente retribuzione perché sostituisce i compensi degli istituti incentivanti e dello straordinario previsti per gli altri dipendenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è respinta, perché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta logica e coerente.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, tutti dichiarati infondati.

  • art. 10, comma 6, DGR Abruzzo n. 351/2015

    prevede che il personale degli uffici di diretta collaborazione assicuri l'ordinario orario di lavoro e, a fronte dell'emolumento unico, garantisca presenza anche oltre l'orario ordinario; i saldi positivi non danno diritto a riposi compensativi e si azzerano a fine mese.

  • art. 11, comma 7, DGR Abruzzo n. 351/2015

    secondo la Corte, per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di diretta collaborazione si attribuiscono il trattamento tabellare iniziale e l'emolumento unico.

  • L.R. Abruzzo n. 35/2014

    individuata come base normativa speciale del rapporto di lavoro del personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi elettivi regionali.

  • L.R. Abruzzo n. 18/2001

    richiamata per affermare la natura fiduciaria del rapporto e la durata massima correlata al mandato, con cessazione contestuale all'incarico del proponente.

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale per il personale di staff o di diretta collaborazione prevede un emolumento unico sostitutivo degli istituti incentivanti e dello straordinario, tale previsione prevale sulla disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare/straordinario.
  • L'emolumento forfettario sostitutivo può essere compatibile con l'art. 36 Cost. se è espressamente costruito come corrispettivo omnicomprensivo dei compensi accessori altrimenti spettanti.
  • Nei rapporti di lavoro fiduciari inseriti in strutture di supporto agli organi politici, la specialità del rapporto consente una regolazione derogatoria del trattamento economico e dell'orario, purché la disciplina speciale sia chiara e coerente.
  • La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non è fondata quando il giudice di merito ha seguito un percorso argomentativo lineare fondato sulla qualificazione speciale del rapporto e sulla conseguente inapplicabilità della disciplina ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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