Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente regionale, inquadrata come Collaboratore amministrativo cat. B, assunta a tempo determinato e part-time presso l'ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, chiedeva le differenze retributive parametrate a 36 ore settimanali e il pagamento del lavoro supplementare/straordinario risultante dai fogli presenza. Deduceva di avere sempre lavorato, di fatto, per 36 ore settimanali; inoltre, il rapporto era stato trasformato da part-time a tempo pieno dal 23/04/2018 fino alla cessazione del 23/02/2019. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l'emolumento unico previsto per il personale di staff assorbisse i compensi ulteriori. La Corte d'appello confermava, affermando che la disciplina speciale degli uffici di diretta collaborazione rende irrilevante l'orario effettivamente svolto ai fini di ulteriori compensi e preclude la trasformazione/accertamento del rapporto a tempo pieno in assenza dei presupposti di organico. In cassazione la lavoratrice proponeva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 6 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 50 CCNL comparto Regioni-Autonomie locali, per mancata applicazione della disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare; (2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., per errata interpretazione del rinvio contenuto nella disciplina regionale alla normativa vigente; (3) violazione dell'art. 36 Cost., per asserita insufficienza della retribuzione a fronte di fatto lavoro a tempo pieno/oltre 36 ore con compenso mensile ritenuto inadeguato; (4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte avrebbe contemporaneamente valorizzato un obbligo di 36 ore e negato il diverso regime orario del part-time. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati, valorizzando la specialità della disciplina regionale degli uffici di staff e la funzione omnicomprensiva dell'emolumento unico sostitutivo di ogni compenso accessorio e dello straordinario, applicabile sia al tempo pieno sia al part-time.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per il personale a tempo determinato addetto agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici regionali si applica una disciplina speciale: il trattamento economico comprende un emolumento unico sostitutivo dei compensi accessori e dello straordinario, che assorbe anche eventuali prestazioni oltre l'orario ordinario. Ne consegue che non spettano ulteriori compensi per orario supplementare o straordinario e che la pretesa di applicare la disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare non è accoglibile. La Corte ha anche ritenuto infondata la censura di motivazione, reputando coerente e logico l'iter argomentativo della sentenza d'appello. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 81/2015
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare; la Corte ne esclude la prevalenza rispetto alla disciplina speciale regionale del personale di staff.
art. 50 CCNL comparto Regioni ed autonomie locali
richiamato dalla ricorrente per ottenere il compenso del lavoro supplementare; la Corte lo ritiene recessivo rispetto alla disciplina speciale dell'emolumento unico.
art. 1362 c.c. e segg.
invocato per l'interpretazione del rinvio contenuto nella DGR alla normativa vigente; la Corte ritiene corretta la lettura della Corte d'appello, che ha applicato la disciplina speciale regionale.
art. 36 Cost.
la Corte afferma che la speciale indennità sostitutiva, pur forfettaria, soddisfa il principio di sufficiente retribuzione perché sostituisce i compensi degli istituti incentivanti e dello straordinario previsti per gli altri dipendenti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è respinta, perché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta logica e coerente.
art. 360 c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, tutti dichiarati infondati.
art. 10, comma 6, DGR Abruzzo n. 351/2015
prevede che il personale degli uffici di diretta collaborazione assicuri l'ordinario orario di lavoro e, a fronte dell'emolumento unico, garantisca presenza anche oltre l'orario ordinario; i saldi positivi non danno diritto a riposi compensativi e si azzerano a fine mese.
art. 11, comma 7, DGR Abruzzo n. 351/2015
secondo la Corte, per il personale a tempo determinato assegnato alle strutture di diretta collaborazione si attribuiscono il trattamento tabellare iniziale e l'emolumento unico.
L.R. Abruzzo n. 35/2014
individuata come base normativa speciale del rapporto di lavoro del personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi elettivi regionali.
L.R. Abruzzo n. 18/2001
richiamata per affermare la natura fiduciaria del rapporto e la durata massima correlata al mandato, con cessazione contestuale all'incarico del proponente.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale per il personale di staff o di diretta collaborazione prevede un emolumento unico sostitutivo degli istituti incentivanti e dello straordinario, tale previsione prevale sulla disciplina generale del part-time e del lavoro supplementare/straordinario.
- L'emolumento forfettario sostitutivo può essere compatibile con l'art. 36 Cost. se è espressamente costruito come corrispettivo omnicomprensivo dei compensi accessori altrimenti spettanti.
- Nei rapporti di lavoro fiduciari inseriti in strutture di supporto agli organi politici, la specialità del rapporto consente una regolazione derogatoria del trattamento economico e dell'orario, purché la disciplina speciale sia chiara e coerente.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non è fondata quando il giudice di merito ha seguito un percorso argomentativo lineare fondato sulla qualificazione speciale del rapporto e sulla conseguente inapplicabilità della disciplina ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24991/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25008/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25009/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2025 del 11/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25013/2025 del 11/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →