Cassazione Civile, Sentenza n. 26340/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla sentenza civile n. 935/2012, deducendo in particolare: carenza motivazionale degli avvisi (mancata indicazione del tribunale, assenza di criterio di calcolo e di chiara indicazione della base imponibile e dell'aliquota), discrepanza dell'importo liquidato rispetto al 3% degli importi di condanna e alla responsabilita solidale loro attribuita dal giudice civile, tardività dell'appello dell'Agenzia per presunta consegna postale il 20/11/2013 e inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello dell'Agenzia
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla tardività dell'appello e alla presunta inammissibilità per difetto di specifica delle censure dell'Agenzia (terzo e quarto motivo), ritenendo probatoria la data apposta dall'ufficio postale e riconoscendo che la riproposizione delle argomentazioni iniziali poteva soddisfare l'onere di specificazione nel processo tributario. Ha invece accolto i primi due motivi riguardanti l'insufficiente motivazione degli avvisi di liquidazione: gli avvisi, pur indicando la norma e il numero di pubblicazione della sentenza, non specificavano il tribunale né chiarivano criterio di calcolo, base imponibile e aliquota applicata, e l'importo intimato non risultava riconducibile in modo comprensibile al 3% delle somme contestate considerata la complessità delle statuizioni e la solidarietà per quote. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR e ha annullato gli avvisi di liquidazione; le spese sono compensate
Norme richiamate
legge 241/1990
L'atto dell'amministrazione deve recare motivazione indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto questo deve essere allegato salvo che ne sia riprodotto il contenuto essenziale
legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'atto impositivo deve essere motivato secondo i criteri previsti per i provvedimenti amministrativi, garantendo al contribuente la conoscenza dei presupposti e delle ragioni della pretesa fiscale
d.P.R. 131/1986
art. 8 Tariffa, parte prima
Definisce le aliquote e le voci tariffarie dell'imposta di registro; la Corte richiede che l'avviso indichi l'aliquota applicata e la base imponibile o dia elementi sufficienti per ricavarle
d.P.R. 131/1986
art. 37, art. 52 co.2 bis, art. 54 co.5 e art. 57
Norme che disciplinano l'imposta di registro sugli atti giudiziari e i contenuti della liquidazione; la Corte chiarisce che, pur non essendo sempre obbligatoria la materiale allegazione della sentenza, l'avviso deve comunque consentire la pronta e chiara comprensione dei presupposti di liquidazione
D.Lgs. 546/1992
Stabilisce l'onere di specificità dei motivi dell'impugnazione nel processo tributario; la Corte ritiene che la riproposizione, nell'appello, delle ragioni già sostenute in primo grado possa essere idonea quando le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci
codice di procedura civile
art. 327, art. 342, art. 384, art. 395 n.4
Art. 327 fissa termini processuali per l'impugnazione; art.395 n.4 riguarda la revocazione per errore percettivo su documenti; art.384 consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non richiedano ulteriori accertamenti di fatto; art.342 disciplina la forma degli atti processuali
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve consentire al contribuente di conoscere con immediatezza e chiarezza la base imponibile, l'aliquota applicata e l'importo liquidato, o comunque fornire elementi sufficienti che permettano di ricavarli senza attività di ricerca onerose
- La mera indicazione del numero di pubblicazione della sentenza e della norma applicata non è sempre sufficiente: se la sentenza è complessa, con più parti e voci di condanna, l'ufficio deve esplicitare i criteri di calcolo adottati
- Quando il contribuente contesta specificamente la scarsa motivazione dell'avviso, il giudice di merito è tenuto a un esame sostanziale della adeguatezza motivazionale indipendentemente dalla presenza materiale della sentenza allegata
- La prova della consegna per la notificazione si fonda sul timbro datario dell'ufficio postale che ha ricevuto il plico; la stampa estratta dal sito poste.it non ha valore probatorio autonomo
- Nel processo tributario la riproposizione delle argomentazioni già svolte può soddisfare l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando, interpretato nel suo insieme, l'atto di gravame consenta di ricavare in modo inequivoco le ragioni di censura
- Se l'avviso di liquidazione è annullato per carenza motivazionale non è sempre necessario un nuovo istruttoria in Cassazione: quando i fatti sono sufficientemente delineati la Corte può decidere nel merito e annullare l'atto
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