Sentenza n. 1155/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza in parte qua delle sentenze n.n. 147 e 149/2026 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dei capi delle sentenze n. 147 e n. 149/2026 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale procuratore antistatario nei giudizi di lavoro definiti dal Tribunale di Ancona con le sentenze n. 147 e n. 149/2026, ha dedotto che le pronunce erano divenute definitive per mancata impugnazione, erano state notificate in forma esecutiva e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva pagato le spese liquidate in suo favore. Ha chiesto l’ottemperanza dei giudicati e la nomina di un commissario ad acta per provvedere al pagamento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la definitività delle sentenze mediante il certificato del competente ufficio giudiziario e rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza pagamento. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per il capo relativo alle spese di lite quando queste siano liquidate direttamente in favore del difensore antistatario: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente e legittima il primo ad agire per ottenere l’utilità riconosciuta dal giudicato. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo sulle spese, salvo gli importi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e di eseguire il mandato entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, prima della proposizione dell’ottemperanza, rende procedibile l’azione esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso dal difensore dichiaratosi antistatario per ottenere l’esecuzione del capo del giudicato che liquida le spese di lite direttamente in suo favore: tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente e gli attribuisce legittimazione ad agire per l’adempimento.
- L’ottemperanza per il pagamento delle spese liquidate a carico di un’amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, precisando che l’intervento commissariale avviene dopo la scadenza del termine e su istanza del creditore.
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