Cassazione Penale, Sentenza n. 38071/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309/1990 (presenza di sostanze adulteranti che accrescono la potenzialita' lesiva), contestando la violazione della norma e l'illogicita' della motivazione. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva desunto la consapevolezza dell'adulterazione esclusivamente dal rinvenimento di un bilancino in cucina dove era custodita la droga, senza considerare l'assenza di ulteriori indici che dimostrassero che fosse stato lui a preparare e a mischiare la sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione, ritenendo che la Corte d'appello abbia compiuto un salto logico nel ritenere che l'imputato avesse effettuato l'adulterazione basandosi soltanto sul rinvenimento di un bilancino di uso domestico in cucina. La S.C. ha osservato che la sola presenza dell'utensile non e' univocamente probatoria dell'uso per il frazionamento o per la commistione, e che potevano essere necessari altri indizi (tracce sul bilancino, ritrovamento del bilancino insieme alla droga in locale piu' tipico per il confezionamento, presenza di bustine, ritagli di cellophane, altre sostanze da taglio, nastro adesivo ecc.). Poiche' non emergono ulteriori elementi fattuali da approfondire, la Corte ha annullato senza rinvio la sola parte della sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante, escludendo tale circostanza e rideterminando la pena finale a sei mesi di reclusione e 1.066 euro di multa (pena-base 9 mesi e 1.600 euro, ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e)
art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309/1990
La circostanza aggravante si riferisce alla presenza di sostanze adulteranti che accrescono la pericolosita' della droga; pero' l'applicazione dell'aggravante richiede prova razionale che sia stato il detentore/cedente a preparare o a commiscelare la sostanza o che ne avesse conoscenza o prevedibilita'. Non e' sufficiente un indizio isolato e comune come la presenza di un bilancino in cucina per inferire automaticamente tale responsabilita'.
codice di procedura penale, art. 442
L'art. 442 c.p.p. e' richiamato per la riduzione di pena in ragione del rito scelto (applicazione della riduzione di un terzo sulla pena-base), quale criterio gia adottato dai giudici di merito e mantenuto nella rideterminazione della pena.
Massime di principio
- La sola presenza di un bilancino di uso domestico non costituisce prova sufficiente che l'imputato abbia confezionato o adulterato uno stupefacente; servono ulteriori elementi probatori specifici.
- Per attribuire l'aggravante per sostanze adulteranti occorre dimostrare, anche indiziariamente ma in modo logico e concatenato, che il detentore abbia materialmente o consapevolmente partecipato alla commistione o al confezionamento.
- Indizi che rafforzano la prova di confezionamento/adulterazione includono: tracce delle sostanze sul bilancino, ritrovamento degli strumenti insieme alla droga in locali tipici per il confezionamento (es. camera da letto), presenza di bustine, ritagli, altre sostanze da taglio, nastro adesivo o altri utensili usati per il frazionamento.
- Se manca una prova sufficiente dell'autore dell'adulterazione e' corretto escludere l'aggravante e rideterminare la pena; quando non sussistono fatti che richiedano approfondimento probatorio, la Cassazione puo' annullare senza rinvio.
- La giurisprudenza che imputerebbe l'aggravante al detentore anche in caso di ignoranza colposa richiede che la colpa o la prevedibilita' siano adeguatamente motivate; l'assenza di motivazione logica rende inammissibile o annullabile il riconoscimento dell'aggravante.
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