Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa in conseguenza di una decisione relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, quindi derivante da iscrizione a ruolo provvisoria. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della corte d'appello tributaria su due specifici motivi di gravame: da un lato, la dedotta insussistenza dei presupposti giuridici della rideterminazione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato, con richiamo agli artt. 29 D.L. 78/2010, 68 D.lgs. 546/1992 e 15 d.P.R. 602/1973; dall'altro, l'asserita erroneità della condanna alle spese, sostenendo che quando l'Agenzia delle Entrate si difenda mediante propri funzionari la rifusione delle spese non sarebbe dovuta, ma semmai limitata nei casi di difesa tramite Avvocatura dello Stato. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'intimazione, rilevando che, trattandosi di atto conseguente a iscrizione a ruolo provvisoria in base a pronuncia giurisdizionale, è sufficiente il richiamo alla sentenza presupposta; ha invece osservato che la questione sulle spese non era stata esaminata dalla sentenza d'appello, ma l'ha decisa direttamente, chiarendo che l'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 prevede, per la difesa dell'ente a mezzo di propri funzionari, una riduzione del compenso del 20%, non l'esclusione della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sul primo motivo, perché la decisione d'appello aveva comunque fondato il rigetto sull'assenza di necessità di una motivazione autonoma dell'intimazione, essendo sufficiente il richiamo al titolo giudiziale posto a base dell'iscrizione a ruolo provvisoria. Quanto al secondo profilo, pur rilevando la mancata statuizione della corte territoriale, ha deciso nel merito la questione di diritto affermando che la difesa dell'Agenzia tramite propri funzionari non comporta l'inammissibilità o l'illegittimità della condanna alle spese, ma solo l'applicazione della riduzione del 20% del compenso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato inoltre dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice d'appello abbia effettivamente omesso di esaminare un motivo devoluto; nel caso, la Corte ha escluso l'omissione sul primo profilo e ha comunque deciso direttamente sul secondo, trattandosi di questione di diritto.
art. 29 D.L. 78/2010
Norma richiamata dal contribuente come parametro della censura sull'atto impugnato, ma non ritenuta decisiva dalla Corte ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 68 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ricostruito l'intimazione come conseguenza di iscrizione a ruolo provvisoria in relazione a pronuncia giurisdizionale.
art. 15 d.P.R. 602/1973
Richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto idoneo a scardinare la conclusione della Corte sulla sufficienza del richiamo al titolo presupposto.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."
Se l'Agenzia delle Entrate si difende con propri funzionari, la conseguenza non è l'esclusione della condanna alle spese, ma l'applicazione delle regole di liquidazione del compenso degli avvocati con riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di intimazione di pagamento conseguente a iscrizione a ruolo provvisoria fondata su decisione giurisdizionale, la motivazione dell'atto può ritenersi sufficiente quando il provvedimento richiami il titolo giudiziale presupposto, senza necessità di autonoma e analitica motivazione sulle ragioni della pretesa.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se la sentenza d'appello ha comunque affrontato, anche sinteticamente, il tema devoluto; se la questione è puramente di diritto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio.
- La difesa dell'Agenzia delle Entrate mediante propri funzionari non esclude la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa; comporta soltanto, nella liquidazione, l'applicazione della disciplina del compenso degli avvocati con riduzione del 20%.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, il ricorrente soccombente è condannato alle spese del giudizio e può essere gravato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04572/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04576/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04581/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04583/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_civile · 21 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04601/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →