Cassazione Penale, Sentenza n. 14405/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato l'obbligo di presentazione alla P.G. applicato dal GIP, deducendo due motivi principali: (1) vizio di motivazione per omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del GIP, che avrebbe semplicemente trascritto la richiesta del pubblico ministero senza un proprio vaglio critico (censura rivolta anche alla decisione del Tribunale del riesame, che a detta del difensore si sarebbe limitata a riprodurre la richiesta); (2) insufficienza e illogicità della motivazione in relazione ai capi b3) e d3), per difetto di prova sul reato presupposto: secondo il difensore le riprese video e le intercettazioni non consentirebbero di identificare la natura dei componenti sequestrati né di collegarli alla cannibalizzazione delle Fiat Panda indicate nell'incolpazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e carente di autosufficienza, sottolineando l'obbligo del ricorrente di indicare i passi dell'ordinanza e di allegare il provvedimento genetico e la richiesta del PM per consentire il controllo in Cassazione; ha inoltre osservato che il Tribunale del riesame aveva effettuato una valutazione critica e discostata in più profili dalla richiesta del PM. Sul secondo motivo la Corte lo ha qualificato come aspecifico e comunque manifestamente infondato: l'ordinanza aveva contestualizzato le condotte nel quadro di un'attività continuativa di cannibalizzazione presso il deposito di Iovino, il ricorrente non aveva negato di aver ritirato componenti e il deposito risultava utilizzato esclusivamente per operazioni illecite; pertanto le inferenze tratte (transito dei veicoli nel deposito, accessi del ricorrente, rimanenza dei pezzi nel locale) sono legittime nella fase cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea il requisito di specificità richiesto per la motivazione in Cassazione e l'obbligo di indicare i passi dell'atto impugnato e di allegare gli atti necessari per il controllo del vizio denunciato
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in termini di presunta errata applicazione per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha confermato che, per censurare l'omessa autonoma valutazione dei gravi indizi, è necessario indicare puntualmente i punti della motivazione che avrebbero impedito conclusioni diverse
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore in relazione all'onere probatorio e alla correttezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove e delle inferenze contestuali sia stata logicamente argomentata e conforme allo standard della fase cautelare
art. 648 cod. pen.
Richiamato in relazione al reato presupposto (ricettazione/riciclaggio dei veicoli): la Corte ha ritenuto che l'esistenza del reato presupposto possa essere desunta da legittime inferenze (transito dei veicoli nel deposito, prelievo di pezzi, attività esclusivamente illecita del deposito) appropriate nella fase cautelare
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione la presunta omessa autonoma valutazione dei gravi indizi è necessario indicare con precisione i passi dell'atto impugnato che si ritengono viziati e allegare il provvedimento originario e la richiesta del PM; la genericità o la mancanza di documenti rende il ricorso inammissibile
- Nella fase cautelare lo standard di valutazione è più flessibile: sono ammesse inferenze logiche e contestualizzazioni basate su elementi indiziari anche se non ogni singolo pezzo di prova identifica specificamente gli oggetti contestati
- La semplice negazione dell'imputato circa la consapevolezza della provenienza illecita non è di per sé sufficiente a escludere la gravità indiziaria quando gli elementi fattuali (es. uso esclusivo del deposito per attività illecite, accessi ripetuti e prelievi documentati) supportino un ragionevole convincimento indiziario
- Chi propone ricorso deve curare la completezza formale e sostanziale del mezzo di impugnazione (specificità delle censure, documenti allegati): l'infortunio processuale per carenze formali può condurre alla dichiarazione di inammissibilità anche quando esistono questioni sostanziali
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