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Sentenza

Sentenza n. 6116/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione Seconda, 17 marzo 2025 n. 506, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 891 e 892/2023 R.G. proposti per l’annullamento: a) della determinazione 4 agosto 2023 n. 4898, conosciuta in data imprecisata, con cui il Dirigente del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera della Città metropolitana di Torino ha rilasciato alla Filiera Blu S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale – AIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano –codice 024475 in Comune di Villareggia, via Amorosa 1, sui terreni distinti al Catasto al fg. 14, part. 6-10, 19, 25-39, 53, 57-70, 202, 207 e al fg. 15, part. 21, 22, 27-29 e 131; e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, e in particolare dei seguenti pareri: b) della Direzione coordinamento viabilità della Città metropolitana 17 aprile 2023 prot. n. 54533 e 30 gennaio 2023 prot. n. 14563; c) della Direzione azioni integrate enti locali della Città metropolitana 5 aprile 2023 prot. n. 50211; d) della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino 22 novembre 2022 prot. 22491 e) della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana 27 settembre 2022 prot. 123812; f) dell’ARPA – Agenzia regionale protezione ambientale 8 febbraio 2023 prot. 13042; g) dell'Azienda sanitaria locale TO4 27 gennaio 2023 prot. 9558; h) del nulla osta del Ministero dello sviluppo economico 6 settembre 2021 n. 134233; i) dell’approvazione del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Torino; l) dei verbali della conferenza dei Servizi 28 settembre 2022; 19 gennaio 2023 e 13 aprile 2023;

Giustizia amministrativa202503982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto i ricorsi contro l'autorizzazione integrata ambientale e gli atti presupposti relativi alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione autorizzante e proponente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto otto motivi, riproponendo e contestando il rigetto delle censure formulate in primo grado. Hanno denunciato: l'erronea valutazione dell'impatto sul traffico veicolare, l'inidoneità della rete stradale e la mancata valutazione della sicurezza della circolazione; carenze istruttorie sulla localizzazione dell'impianto in area agricola, sulla qualità dell'aria, sul consumo di suolo, sulle produzioni agroalimentari di qualità e sulla vicinanza ad aree di rilevanza ambientale; il mancato rispetto dei parametri PES e LT previsti dalla DGR Piemonte n. 6-3315/2012, sostenendo che nel calcolo fosse stata inclusa impropriamente l'energia termica di autoconsumo; l'insufficiente valutazione delle emissioni atmosferiche, odorigeniche e acustiche e dei ricettori sensibili; la mancata verifica della capacità della rete locale di ricevere il biometano prodotto nei periodi di picco; l'insufficiente valutazione del rischio di inquinamento della falda; l'omessa sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale; la violazione delle linee guida statali e regionali quanto alla provenienza delle biomasse e alla destinazione del digestato. È stata inoltre dedotta, in via generale, l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, asseritamente appiattita sulle valutazioni dell'amministrazione e della società proponente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito e respinto entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza del TAR Piemonte. In via preliminare ha ritenuto che le censure fossero in larga parte generiche e sostanzialmente riproduttive dei motivi di primo grado, nonché inidonee a dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata. Ha ritenuto attendibile la verificazione disposta sull'osservanza dei parametri PES e LT: l'impianto presenta PES pari al 16,3%, rispetto al limite minimo dello 0%, e LT pari al 31%, rispetto al limite minimo del 15%. Il verificatore ha precisato che il calore destinato al funzionamento interno del sistema cogenerativo o alla preparazione del combustibile non è integralmente calore utile, dovendosi distinguere la quota effettivamente utile da quella imputabile al funzionamento interno; anche applicando tale criterio, i parametri risultano rispettati. Le contestazioni tecniche alla verificazione sono state giudicate generiche e non idonee a inficiarne l'attendibilità. Quanto al traffico, alla localizzazione, al consumo di suolo, alle emissioni, alla rete di immissione del biometano, alla falda e alla valutazione di incidenza, il Collegio ha ritenuto che le amministrazioni avessero svolto un'istruttoria adeguata e formulato valutazioni tecniche e discrezionali non manifestamente irragionevoli. Gli appellanti non hanno fornito elementi concreti e scientificamente attendibili per dimostrarne l'erroneità, limitandosi a contrapporre proprie valutazioni soggettive. La distanza superiore a due chilometri dalle aree protette, la morfologia dei luoghi, la quota altimetrica e la presenza di barriere antropiche e naturali sono state ritenute elementi coerenti con l'esclusione di un'incidenza negativa. I pareri di ARPA e ASL sull'impatto odorigeno e acustico erano favorevoli, sebbene accompagnati da prescrizioni e da obblighi di monitoraggio; ciò è stato ritenuto sufficiente, anche perché l'autorizzazione imponeva il rispetto del quadro emissivo e misure di contenimento e controllo. La capacità della rete di ricevere il biometano era stata valutata e il gestore non aveva segnalato impedimenti. Le prescrizioni relative alle biomasse, al digestato, al trasporto e ai rischi sanitari sono state ritenute adeguate e supportate dalla relazione tecnica e dai pareri delle autorità competenti. Il Collegio ha escluso che l'attività istruttoria svolta dal giudice di primo grado costituisse sanatoria di una carenza procedimentale, ricordando che il giudice amministrativo può disporre accertamenti istruttori. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano.

  • DGR Piemonte 30 gennaio 2012 n. 6-3315

    PES = 16.3% dove il limite imposto dalla normativa è PES ≥ 0%; LT = 31.0% dove il limite imposto dalla normativa è LT ≥ 15%.

    I parametri tecnici di PES e LT devono essere verificati secondo una delimitazione corretta del calore utile; il calore destinato al funzionamento interno del sistema cogenerativo o alla preparazione del combustibile non è integralmente computabile come calore utile. Nel caso concreto, i valori risultavano comunque ampiamente superiori ai limiti.

  • DGR Piemonte 18 maggio 2018 n. 36-6882

    Rileva per la classificazione del Comune in zona di piano per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria.

  • DGR Piemonte 2012 n. 5-3314

    Disciplina, secondo quanto riportato nella sentenza, i contenuti della documentazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusa la relazione agronomica e la verifica delle produzioni agricole di qualità, nonché i profili relativi a biomasse e digestato.

  • d.m. 10 settembre 2010

    Contiene le linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e impone la valutazione dell'interferenza dell'insediamento con le produzioni dell'intera zona agricola.

  • d.m. 4 agosto 2011

    È richiamato nella verificazione quale fonte utile a distinguere il calore non utile, impiegato per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione o per la preparazione del combustibile, dal calore utile che evita il ricorso a fonti esterne.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello, la mera riproposizione dei motivi di primo grado e l'affermazione generica che il giudice si sia appiattito sulle valutazioni dell'amministrazione non soddisfano l'onere di specifica critica della sentenza impugnata e non dimostrano l'erroneità della decisione.
  • Le valutazioni tecniche e discrezionali dell'amministrazione in materia ambientale e localizzativa sono sindacabili quando emergano errori manifesti, travisamenti, carenze istruttorie rilevanti o irragionevolezza; non è invece consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, né alla parte appellante contrapporre una percezione soggettiva del rischio priva di dati tecnici attendibili.
  • La disposizione di verificazioni o altri accertamenti istruttori da parte del giudice amministrativo non dimostra, di per sé, che l'amministrazione abbia originariamente omesso un'istruttoria necessaria, né implica che una carenza procedimentale sia stata sanata in giudizio.
  • Ai fini della verifica dei parametri energetici di un impianto cogenerativo, il calore destinato al funzionamento interno del sistema o alla preparazione del combustibile non può essere considerato integralmente calore utile; occorre distinguere la quota effettivamente idonea a evitare il ricorso a fonti esterne, ferma restando la verifica complessiva del rispetto dei parametri normativi.
  • Pareri favorevoli di autorità tecniche competenti, anche se accompagnati da prescrizioni e obblighi di monitoraggio, possono integrare un'istruttoria sufficiente quando non siano dimostrate specifiche ragioni ostative e le prescrizioni siano idonee a contenere e controllare gli impatti ambientali.
  • La vicinanza a siti protetti non rende automaticamente necessaria la valutazione di incidenza: l'omissione della procedura può ritenersi legittima quando l'amministrazione abbia valutato concretamente il contesto e non emergano, alla luce della distanza, della morfologia dei luoghi e degli altri elementi istruttori, specifici profili di interferenza o incidenza negativa.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliAree protette, fauna e floraImpianti da fonti rinnovabiliAppello
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzioneOnere della prova e principio dispositivo

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