Sentenza n. 354/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento conclusivo di procedimento unico prot. 06/08/2021.0145894.U con cui il Settore Sviluppo Economico – Servizio Conferenza dei Servizi della Città di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta presentata tramite portale Impresainungiorno.gov.it, identificata con il Codice SUPRO 1631/2018 prot. n. 200704 del 17/12/2018, dal sig. Canale Giuseppe Carlo, finalizzata alla demolizione di un fabbricato e successiva edificazione di una piastra commerciale con annesse zone a verde, parcheggi e viabilità ricadente in località Arangea del Comune di RC secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/2010 denominata Piano Casa e secondo quanto prescritto dal prot. ITACA e di tutti gli atti a questo precedenti, prodromici, successivi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, in assenza di opposizione delle parti resistenti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non vi è stata alcuna valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato né dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: provvedimento conclusivo di procedimento unico che ha rigettato la richiesta di demolizione di un fabbricato e successiva edificazione di una piastra commerciale con aree verdi, parcheggi e viabilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento unico adottato dal Servizio Conferenza dei Servizi del Comune di Reggio Calabria, relativo a un intervento edilizio-commerciale da realizzare secondo la disciplina regionale del Piano Casa e le prescrizioni del protocollo ITACA, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, prodromici, successivi e conseguenti. Prima della decisione, con atto notificato e depositato il 10 marzo 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a. Dal testo non risultano esaminati nel merito i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, consente al giudice di prenderne atto; in assenza di opposizione, essa conduce all'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiarare l'estinzione del presente giudizio
Il giudizio è dichiarato estinto in conseguenza della rinuncia al ricorso, quando non vi sia opposizione della parte resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata e depositata dal ricorrente, se non è opposta dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia definisce il processo senza esame dei motivi di ricorso e senza accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
- In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite nel giudizio estinto per rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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