Cassazione Penale, Sentenza n. 47787/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna confermata in appello: entrambi erano accusati di bancarotta distrattiva ai sensi della legge fallimentare (artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 e 223, comma 1 L.F.); il Malipiero era inoltre accusato di aiuto nella percezione dei proventi (art. 379 cod. pen.). Al Bissi è contestata la distrazione di €10.500 in qualità di organizzatore/consulente/resp. finanziario; al Malipiero la distrazione di €372.360 e la percezione di compensi e firme di assegni in bianco. I motivi di ricorso includono censure processuali sull'omessa comunicazione della proroga del termine per il deposito delle motivazioni, censure sulla valutazione della responsabilità materiale e soggettiva (esistenza di diritto al compenso, esigenza di accertare la consapevolezza della volontà distrattiva e la concreta pericolosità dell'atto), e censure sul trattamento sanzionatorio (recidiva, riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e specifiche).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o infondati vari motivi con riguardo alla regolarità formale (omessa comunicazione della proroga del deposito motivazioni) ritenendo che, in assenza di concreto pregiudizio e dato il tempestivo appello del difensore, il vizio non comporti invalidità della decisione. Per Bissi, i motivi attinenti all'accertamento della responsabilità per il capo C) (bancarotta distrattiva) sono stati ritenuti in parte fondati: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia adeguatamente valutato la concreta incidenza dell'entità limitata dell'operazione e della distanza temporale dal fallimento sulla valutazione della pericolosità e della consapevolezza distrattiva, e ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sulla responsabilità del Bissi per il capo C). Per il resto (altri motivi del Bissi) il ricorso è stato assorbito e saranno esaminati nel giudizio di rinvio. Il ricorso del Malipiero è stato rigettato nella sua interezza: i motivi sulla mancanza di giustificazione economico-contabile dei trasferimenti e sulla volontarietà del contributo al depauperamento sono stati ritenuti infondati; il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato e la condanna è stata mantenuta con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riguarda la responsabilità per il concorso di persone nel reato; richiamata per collegare le condotte di più soggetti nella commissione della bancarotta e degli apporti esterni.
art. 216, comma 1 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta patrimoniale (distrattiva); interpretata nella sentenza come fattispecie che si perfeziona con la distrazione e la cui punibilità è subordinata alla dichiarazione di fallimento, ma richiede la valutazione della concreta lesione dell'interesse creditorio e degli indici di fraudolenza.
art. 223, comma 1 legge fallimentare
Riguarda le ipotesi di bancarotta (ulteriori specificazioni nella normativa fallimentare) e usata nella rubrica dei capi di imputazione contestati.
art. 379 cod. pen.
Riguarda il reato di ricettazione o reati connessi ai proventi; contestato al Malipiero nella parte relativa ad aiuto nella percezione dei profitti illeciti, dichiarato prescritto in appello per tale capo ma originariamente contestato.
art. 114 cod. pen.
Richiamato come attenuante riconosciuta in primo grado a favore del Bissi; la Corte prende atto del suo riconoscimento in merito alla individualizzazione della pena.
art. 154 disposizioni attuative cod. proc. pen. (proroga)
Norma invocata in relazione alla proroga del termine per il deposito delle motivazioni; la Corte osserva che l'omessa comunicazione della proroga alle parti non annulla la decisione ma può influire sui termini di impugnazione se è provato un pregiudizio concreto.
art. 571 cod. proc. pen.
Attribuisce all'imputato un diritto autonomo di impugnazione e quindi il diritto di accesso alle motivazioni; la Corte sottolinea che l'omessa comunicazione può ledere quel diritto ma necessita di specifico pregiudizio per incidere sulla validità del provvedimento.
art. 548 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'avviso di deposito della motivazione; la Corte indica che anche il deposito oltre i termini richiede la comunicazione dell'avviso alle parti.
art. 2740 cod. civ.
Principio secondo cui il denaro e i beni acquisiti devono essere attribuiti al patrimonio del destinatario salvo prova contraria; utilizzato per affermare l'onere probatorio a carico del Malipiero di giustificare i trasferimenti ricevuti.
art. 445 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'estinzione dei precedenti penali (menzionato dal Bissi come fatto rilevante nel censire la recidiva); la Corte valuta l'effetto di tali estinzioni sul riconoscimento della recidiva.
art. 219 legge fallimentare
Riguarda circostanze attenuanti nella legge fallimentare; il ricorrente chiedeva il riconoscimento ma la Corte territoriale lo aveva negato ritenendo maggiore danno alla garanzia patrimoniale; la Cassazione mantiene che la motivazione deve essere adeguata e che tale questione sarà riesaminata in sede di rinvio per il Bissi.
Massime di principio
- La bancarotta distrattiva si perfeziona al momento della distrazione, ma la punibilità è subordinata alla successiva dichiarazione di fallimento; per condannare occorre valutare non solo la materialità della distrazione ma anche la concreta lesione dell'interesse creditorio e l'esistenza di indici di fraudolenza.
- La mera percezione di un compenso non esclude automaticamente la responsabilità se non viene fornita una giustificazione economica/contabile specifica che riconduttibile all'attività societaria; l'onere di prova sulla destinazione dei beni gravita su chi li ha ricevuti.
- L'omessa comunicazione alle parti di una proroga del termine per il deposito delle motivazioni non invalida automaticamente la sentenza: rileva il concreto pregiudizio all'esercizio dell'impugnazione da parte dell'imputato; il tempestivo appello del difensore può sanare la posizione se non è dimostrato un danno reale all'imputato.
- Per i concorrenti extranei al reato dell'amministratore (apportatori esterni), il dolo rilevante è la volontarietà del contributo alla condotta distrattiva con la consapevolezza che essa depaupera il patrimonio sociale a danno dei creditori; la prova può derivare dall'assenza di giustificazioni economiche e dal ruolo ricoperto dal concorrente.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per mera assenza di elementi negativi: richiedono fatti positivi e concreti a favore dell'imputato (l'età avanzata o la disponibilità a rendere l'esame, da soli, sono insufficienti).
- In caso di contestazioni su entità modesta della distrazione o su lontananza temporale dal fallimento, i giudici devono motivare specificamente sulla pericolosità oggettiva della condotta e sulla consapevolezza del soggetto, valutando la reale incidenza sulla consistenza patrimoniale della società.
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