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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3897/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive e determinazione comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le censure contro l'ordinanza di demolizione e confermato, nei confronti dell'usufruttuaria, la sanzione pecuniaria di 17.500 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, annullandola invece nei confronti della minore per nullità della notifica dell'ordine demolitorio. In appello sono stati dedotti: l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile; il difetto di motivazione e di istruttoria dell'ordinanza, anche quanto alla mancata indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale; l'assenza di responsabilità delle attuali proprietarie e la violazione del legittimo affidamento maturato per il decorso del tempo; l'erronea qualificazione degli interventi come eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali, anziché in parziale difformità, con conseguente applicazione dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001; l'omessa valutazione della possibilità di demolire soltanto la parte abusiva e di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva; l'erronea quantificazione della sanzione, determinata nella misura massima e calcolata su una superficie di 80 mq anziché 74 mq; la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. È stata inoltre chiesta una CTU e sono stati prodotti in appello una perizia giurata e nuovi elementi tecnici sulla consistenza degli abusi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR, respingendo anche la richiesta di CTU. L'erronea indicazione dei dati catastali è stata qualificata come mera irregolarità formale, non invalidante, poiché l'ordinanza, motivata anche per relationem, conteneva tramite la relazione tecnica allegata una descrizione sufficientemente analitica delle opere abusive e consentiva la loro individuazione. La mancata precisa indicazione dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale non incide sulla legittimità dell'ordine demolitorio, potendo tale individuazione e quantificazione essere effettuata nel successivo subprocedimento conseguente all'accertamento dell'inottemperanza. L'ordinanza di demolizione è stata ritenuta atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico attuale, neppure quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell'abuso o il proprietario attuale non ne sia l'autore. Il proprietario e l'usufruttuario sono legittimati passivamente perché dispongono del potere materiale e giuridico di rimuovere l'abuso; l'ordine ha natura reale e l'illecito edilizio è permanente. Le opere sono state valutate unitariamente: il mutamento di destinazione d'uso del piano interrato e del sottotetto ad abitazione ha determinato incremento di superfici utili, volumetrie e carico urbanistico, configurando un intervento in totale difformità o con variazioni essenziali e giustificando l'applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La perizia giurata prodotta per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a.; la lacuna probatoria imputabile alla parte non poteva essere colmata d'ufficio né mediante CTU esplorativa. È stata ritenuta legittima anche la sanzione pecuniaria per inottemperanza: la contestazione sulla superficie di 74 mq è rimasta indimostrata e l'importo è stato correttamente determinato sulla base della disciplina applicabile e del regolamento comunale. La demolizione costituisce la regola, mentre la fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è eccezionale; gli appellanti non hanno provato l'impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell'edificio. È stata esclusa anche la violazione del principio di proporzionalità, non essendo stati allegati e provati elementi relativi alla lesione di diritti fondamentali o all'assenza di alternative. Nulla è stato disposto sulle spese del grado per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'ordine di demolizione è rivolto al responsabile dell'abuso e al proprietario o usufruttuario che abbia la disponibilità materiale e giuridica del bene; costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, anche se adottato tardivamente o nei confronti di un proprietario non autore dell'abuso.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può comportare l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale; l'individuazione e quantificazione dell'area possono essere definite nel successivo procedimento conseguente all'accertamento dell'inottemperanza.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è legittimamente irrogabile quando l'ordine sia stato validamente notificato e non sia stato eseguito nel termine previsto.

  • art. 32, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    La trasformazione di locali accessori, quali garage o soffitte, in spazi abitabili può determinare incremento di superficie residenziale, volumetria e carico urbanistico e concorrere, valutata unitariamente con le altre opere, alla qualificazione dell'intervento come totale difformità o variazione essenziale.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'abuso costituisce un rimedio eccezionale rispetto alla demolizione; chi la invoca deve dimostrare i presupposti, inclusa l'impossibilità di procedere alla rimozione senza compromettere la stabilità della parte conforme dell'edificio.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    In appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che siano indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; una perizia giurata formata e prodotta solo in appello, senza tali presupposti, è inammissibile.

  • art. 67 c.p.a.

    La CTU non può essere disposta per finalità meramente esplorative o per colmare una lacuna probatoria imputabile alla parte, quando gli accertamenti richiesti non siano necessari ai fini della decisione.

  • art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008

    La sanzione pecuniaria regionale per l'inottemperanza all'ordine di demolizione deve essere determinata secondo i criteri applicabili alla tipologia e alla consistenza dell'abuso, come attuati dalla disciplina regolamentare comunale.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato: è sufficientemente motivata quando descrive analiticamente le opere e indica le ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico attuale, anche se l'abuso è risalente o il proprietario attuale non ne è l'autore.
  • L'erronea indicazione dei dati catastali nell'ordine di demolizione costituisce mera irregolarità formale e non determina l'illegittimità dell'atto quando la descrizione delle opere, anche mediante motivazione per relationem a una relazione tecnica allegata, consenta di individuare con certezza l'immobile e gli interventi da rimuovere.
  • La mancata precisa individuazione dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale non invalida l'ordine di demolizione: l'identificazione e la quantificazione dell'area possono essere effettuate nel successivo subprocedimento di accertamento dell'inottemperanza, con apposito atto provvedimentale.
  • L'ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario o all'usufruttuario anche se estranei alla realizzazione dell'abuso, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente e la responsabilità storica dell'abuso non coincide con la posizione del soggetto che ha il potere attuale di ripristinare lo stato dei luoghi.
  • La valutazione unitaria di più opere abusive può condurre alla qualificazione dell'intervento come totale difformità o variazione essenziale quando, tra l'altro, il mutamento di destinazione d'uso di locali accessori in abitazione comporti incremento della superficie residenziale, della volumetria o del carico urbanistico.
  • In appello è inammissibile la produzione di una nuova perizia destinata a colmare una lacuna probatoria imputabile alla parte; il giudice non può disporre una CTU meramente esplorativa né acquisire d'ufficio prove nuove per supplire a tale carenza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiIstruttoria processualeAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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