Sentenza n. 139/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1809/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme dovute per il beneficio della Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1809/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto a ottenere il beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.500 alla prima ricorrente, euro 1.000 alla seconda, euro 2.500 al terzo, euro 1.500 alla quarta, euro 2.000 alla quinta ed euro 3.000 alla sesta, oltre interessi dal dovuto al saldo, relativamente agli anni scolastici indicati nel dispositivo della sentenza ordinaria. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Dagli atti risultavano il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale ordinario, oltre agli interessi dovuti. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire in via sostitutiva, entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ha inoltre rilevato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per l’adempimento e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche concorre, nel caso concreto, a integrare i presupposti dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla nomina e all’operato del commissario nei giudizi di ottemperanza a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001; l’incarico affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente non comporta compenso autonomo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando risulti comprovato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice deve ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- La disciplina sulla nomina e sull’operato del commissario prevista per l’ottemperanza a determinate condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico non dà luogo a un compenso autonomo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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