Ordinanza n. 630/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio a favore della SCAI s.r.l., relativo ad un fabbricato sito in Guidonia Montecelio, via Marco Aurelio, particelle catastali n. 923, 925 e 926 del foglio 30, non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 gennaio 2026 : del Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio a favore della SCAI s.r.l., relativo ad un fabbricato sito in Guidonia Montecelio, via Marco Aurelio, particelle catastali n. 923, 925 e 926 del foglio 30; - di tutti gli elaborati tecnici richiamati nel Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024 e che di esso costituiscono parte integrante, non ostesi e non conosciuti; - della istruttoria tecnica prot. n. 55076 del 20.05.2024 richiamata nel Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, non ostesa e non conosciuta; - ove e per quanto occorra, della determina paesaggistica n. 8/2024, recante autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 7 e comma 9 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, richiamata nel p.c. n. 99/2024, non ostesa e non conosciuta; - della Convenzione urbanistica rep. 13561 – racc. n. 9067 registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 5 il 28.11.2024 al n. 11744 serie 1T;- nonché di ogni atto presupposto - e, tra questi, della D.D. comunale n. 36 del 21/06/2023 di individuazione del lotto (sagoma derivata dai distacchi) non conosciuta– connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 99 del 16 dicembre 2024, relativo alla realizzazione di un fabbricato nel Comune di Guidonia Montecelio, nonché, con motivi aggiunti, gli elaborati tecnici, l’istruttoria tecnica, l’autorizzazione paesaggistica, la convenzione urbanistica e gli ulteriori atti presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Guidonia Montecelio alla società controinteressata e, con motivi aggiunti, gli atti e documenti richiamati o presupposti, tra cui l’istruttoria tecnica, l’autorizzazione paesaggistica, la convenzione urbanistica e la determinazione comunale di individuazione del lotto. In sede cautelare, la controinteressata ha eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. Alessandro Spada, indicato nel titolo edilizio quale ulteriore richiedente e beneficiario. Il TAR ha rilevato che il permesso di costruire risulta richiesto e rilasciato anche al predetto soggetto e che non è stata fornita prova della sua attuale estraneità alla proprietà delle aree interessate. La ricorrente aveva sostenuto che il sig. Spada non fosse più proprietario, ma tale circostanza non è risultata provata.
La decisione
Il TAR ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del sig. Alessandro Spada ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., assegnando sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la notificazione e ulteriori sette giorni per il deposito della documentazione comprovante l’adempimento. L’esame della domanda cautelare è stato differito alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. Nelle more, il Tribunale ha sospeso sino a tale data l’efficacia del permesso di costruire, per mantenere integra la situazione controversa e impedire la possibile produzione di effetti pregiudizievoli prima della completa instaurazione del contraddittorio. Non è stata ancora compiuta la valutazione definitiva del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Quando risulta necessario chiamare in giudizio un soggetto cui il ricorso deve essere notificato, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il relativo termine perentorio.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha differito l’esame della domanda e ha adottato una sospensione interinale per mantenere integra la situazione controversa.
Massime di principio
- Quando il titolo edilizio risulta rilasciato a più soggetti, tutti i beneficiari indicati nell’atto devono essere coinvolti nel giudizio di impugnazione, salvo che sia provata la loro estraneità attuale alla situazione giuridica controversa.
- La mera allegazione del venir meno della proprietà o di altro titolo sostanziale in capo a uno dei beneficiari del provvedimento non è sufficiente a escluderne la qualità di parte necessaria; tale circostanza deve essere adeguatamente provata.
- Se il contraddittorio non è integro, il giudice amministrativo può ordinare la notificazione del ricorso al soggetto pretermesso e differire l’esame della domanda cautelare alla successiva camera di consiglio.
- Nelle more dell’integrazione del contraddittorio e del differimento della trattazione cautelare, il giudice può sospendere interinalmente l’efficacia dell’atto impugnato per preservare la res adhuc integra e prevenire la produzione di effetti potenzialmente irreversibili.
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