Cassazione Penale, Sentenza n. 01889/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) relativa a reati ambientali contestati per scarico di acque reflue (art. 124 e 137 d.lgs. n. 152/2006) e per immissione di fumo nell'aria (art. 279 d.lgs. n. 152/2006). Ha dedotto: 1) assenza di motivazione adeguata da parte del GIP e mancato esame delle deduzioni difensive e delle risultanze istruttorie; 2) che lo scarico era legittimato dall'autorizzazione rilasciata all'ente consortile ai sensi dell'art. 124, comma 2, per cui la responsabilità penale dell'impresa non sussisterebbe; 3) che i superamenti riscontrati nei campioni riguardano parametri di rilievo amministrativo e non penale; 4) che per le emissioni in atmosfera era già intervenuto un decreto penale di condanna seguito da estinzione per oblazione, con conseguente possibile violazione del divieto di bis in idem; 5) errata applicazione dell'art. 131-bis e dell'art. 411 c.p.p. per omesso esame delle prove e delle offerte probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, soprattutto per carenza motivazionale e per l'omessa risposta del GIP ad argomenti potenzialmente decisivi (legittimità dello scarico per autorizzazione consortile, rilevanza penale dei parametri di superamento, e bis in idem relativo al decreto penale estinto per oblazione). La sentenza annulla l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e dispone il rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo esame, con l'espresso invito a valutare e rispondere puntualmente alle deduzioni difensive e alle risultanze istruttorie.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose; applicata dal GIP per giustificare l'archiviazione, ma la Corte richiede motivazione adeguata e confronto con le difese.
art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente al GIP di pronunciare l'archiviazione per particolare tenuità dopo opposizione dell'indagato; tuttavia il provvedimento deve essere motivato e confrontarsi con gli elementi difensivi, sotto pena di annullamento in cassazione.
art. 124 d.lgs. n. 152/2006
Norma sugli scarichi di acque reflue; secondo il ricorrente l'autorizzazione deve essere rilasciata al titolare dello scarico finale (es. ente consortile) e ciò può escludere la responsabilità penale del singolo titolare di impianto se lo scarico è consentito.
art. 137 d.lgs. n. 152/2006
Sanzione prevista per violazioni relative agli scarichi; la Corte richiede che il giudice valuti se i superamenti riscontrati abbiano rilevanza penale o solo amministrativa.
art. 279 d.lgs. n. 152/2006
Norma sull'immissione di fumo nell'aria; la Corte ha rilevato che il GIP non ha considerato la pretesa estinzione del reato per oblazione a seguito di decreto penale, questione rilevante ai fini del bis in idem.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge nei confronti di provvedimenti decisori come l'archiviazione adottata dopo opposizione, in quanto incidono su situazioni giuridiche rilevanti.
Massime di principio
- Un'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa dopo opposizione deve contenere una motivazione concreta e compiuta che risponda espressamente agli argomenti difensivi sollevati; l'omessa risposta a elementi potenzialmente decisivi determina annullamento in Cassazione.
- Se lo scarico è effettuato in forza di un'autorizzazione rilasciata all'ente di gestione finale (es. consorzio/fognatura consortile), il giudice deve valutare se ciò esclude la responsabilità penale del singolo titolare dell'impianto ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 152/2006.
- È necessario distinguere fra superamenti dei parametri rilevanti penalmente e violazioni di natura solo amministrativa: il giudice deve indicare quali parametri configurano il reato e perché i rilievi analitici lo confermano.
- Il giudice deve verificare la presenza di precedenti provvedimenti (es. decreto penale estinto per oblazione) che possano integrare il divieto di bis in idem e motivare in che modo ciò incide sulla prosecuzione del procedimento o sull'archiviazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede un concreto accertamento dell'eliminazione delle conseguenze dannose e della proporzione tra gravità dell'illecito e sua punibilità; non è sufficiente una formula generica.
- In caso di opposizione dell'indagato, il provvedimento che conclude per archiviazione ha valore decisorio e può essere impugnato in Cassazione: la censura per carenza motivazionale è uno strumento efficace quando il giudice non affronta questioni essenziali sollevate dalla difesa.
- Nel rinvio per nuovo esame il giudice del merito dovrà esaminare puntualmente le risultanze investigative, le prove offerte dalla difesa e motivare l'eventuale decisione di archiviare o di proseguire l'azione penale.
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