Sentenza n. 25/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione terza) n. 01938/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un capannone abusivo, realizzato senza permesso di costruire in area soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione delle norme processuali sull'istruttoria e sulla non contestazione, nonché contraddittorietà e omessa valutazione della documentazione comunale, sostenendo che il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione delle norme edilizie e processuali, eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento, nonché violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che le opere oggetto dell'ordinanza avrebbero coinciso con quelle interessate da una domanda di condono del 1986. Il TAR aveva ritenuto il manufatto privo di titolo edilizio e non riconducibile né alla DIA del 2015 né alla domanda di condono, riferite a opere diverse. In via preliminare il Consiglio di Stato ha rilevato che il capo della sentenza relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non era stato impugnato e si era quindi formato il giudicato.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto. Il primo motivo è infondato perché l'eliminazione dell'abuso, effettuata dall'interessata mediante SCIA del 2018, costituisce esecuzione dell'ordine di demolizione e ne conferma la legittimità, anziché dimostrarne l'illegittimità. Il ripristino avrebbe potuto determinare, al più, il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento di un'ingiunzione ormai eseguita, ma non incide sulla legittimità originaria dell'atto. Il TAR aveva inoltre esaminato la documentazione comunale e correttamente attribuito alla SCIA il valore di conferma della natura abusiva del manufatto. Il richiamo al principio di non contestazione è stato ritenuto inconferente, poiché il fatto non contestato dell'avvenuta rimozione dell'abuso è stato correttamente valutato dal TAR. Anche il secondo motivo è stato respinto: il manufatto, di 142 mq, con platea e pilastri in cemento armato e pareti in conglomerato cementizio, non coincideva con il fabbricato oggetto della DIA del 2015, avente struttura in muratura e pareti di tufo, né con le opere oggetto della domanda di condono del 1986, diverse per consistenza volumetrica e destinazione funzionale. Le fotografie del sopralluogo mostravano inoltre che il manufatto era ancora allo stato grezzo nel 2018 e non poteva quindi rientrare tra le opere ultimate entro il 1982 dichiarate nella domanda di condono. Gli ulteriori documenti prodotti dimostravano soltanto la generica presenza di un corpo di fabbrica, non la preesistenza del manufatto nella struttura e consistenza contestate. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il capo della sentenza di primo grado relativo alla dedotta violazione dell'art. 10-bis non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
artt. 22, 23, 27, 31, 33, 36 e 37 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante in relazione alla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma il rigetto dell'appello si fonda sull'accertata realizzazione del manufatto in assenza di titolo edilizio e sulla sua non riconducibilità alla DIA o al condono.
artt. 35, 38 e 44 l. 47/1985
Le disposizioni sono state richiamate dall'appellante con riferimento alla rilevanza della domanda di condono, ma il giudice ha escluso che il manufatto contestato coincidesse con le opere oggetto del condono.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- L'eliminazione dell'abuso edilizio eseguita dal destinatario di un'ordinanza di demolizione costituisce esecuzione del provvedimento e, di regola, ne conferma la legittimità, non potendo dimostrare l'illegittimità originaria dell'ingiunzione.
- Quando l'ordine di demolizione sia stato integralmente eseguito, il ripristino dello stato dei luoghi può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'atto, ma non incide sulla valutazione della sua legittimità originaria.
- La pendenza di una domanda di condono non impedisce l'adozione o la conferma di un'ordinanza di demolizione se l'amministrazione e il giudice accertano che il manufatto contestato, per struttura, materiali, consistenza, destinazione o stato di ultimazione, non coincide con le opere oggetto della domanda di sanatoria.
- Documenti attestanti genericamente l'esistenza di un preesistente corpo di fabbrica non provano, in assenza di ulteriori elementi concordanti, la preesistenza del manufatto abusivo nella specifica struttura e consistenza oggetto dell'ordinanza di demolizione.
- In appello, il capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato passa in giudicato e non può essere riesaminato dal giudice d'appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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