Cassazione Penale, Sentenza n. 3996/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 27/06/2019 per: 1) violazione dell'art. 175 c.p.p. e vizio di motivazione per il rifiuto della Corte di ammetterlo al rito abbreviato nonostante la restituzione nel termine per appellare (riferendosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, c.d. Rrushi); 2) violazione dell'art. 10 c.p., sostenendo difetto di giurisdizione perché la contraffazione del visto sarebbe stata commessa all'estero (in Albania) e non in Italia; 3) violazione e vizio di motivazione sulla mancata rilevazione del "falso innocuo" o "falso grossolano", poiché la falsificazione sarebbe stata accertata senza verifica tecnica e dunque il documento sarebbe palesemente contraffatto e non offensivo della pubblica fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio procedurale: anche se la Corte d'appello ha motivato con un orientamento giurisprudenziale discutibile, la richiesta di accesso al rito alternativo è stata formulata tardivamente (non con l'atto di appello ma solo in udienza), mentre la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce la facoltà di chiedere i riti alternativi solo con il primo atto di impulso (l'appello). Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che, anche se la contraffazione fosse stata commessa all'estero, il possesso e l'uso del documento contraffatto si sono integralmente consumati in Italia, dando competenza alla giurisdizione italiana; inoltre, in ogni caso l'uso del documento in Italia integra reato autonomo. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione della punibilità per inidoneità del falso richiede che la falsità sia immediatamente evidente "ictu oculi"; nel caso concreto gli elementi (identità dei numeri di visto, riscontro con altro soggetto e conferma del Consolato) dimostravano la non manifesta innocuità del falso. In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 8-bis
Norma del testo unico sull'immigrazione richiamata per configurare il reato connesso al visto Schengen contraffatto; applicata come fattispecie rilevante nei confronti del ricorrente.
codice penale, art. 469
Norma relativa alla falsificazione e all'uso di pubblici sigilli o marchi e, più in generale, alla falsificazione di documenti pubblici/stranieri; interpretata come applicabile alla contraffazione del visto e all'uso del documento contraffatto.
codice di procedura penale, art. 175
Disciplina la restituzione nel termine per proporre appello in caso di mancata conoscenza della sentenza contumaciale; la Corte precisa che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la facoltà di chiedere un rito alternativo da parte dell'imputato restituito deve essere esercitata con il primo atto di impulso (l'appello).
codice penale, art. 10
Norma che regola l'applicazione della legge penale a fatti avvenuti all'estero; la Corte evidenzia che, anche se la contraffazione fosse commessa all'estero, il possesso e l'uso in Italia rientrano nella giurisdizione nazionale e, pertanto, la mancanza della condizione di procedibilità per il fatto commesso all'estero non impedisce l'azione per l'uso del documento in Italia.
codice penale, art. 49
Disciplina l'esclusione della punibilità per inidoneità del fatto; la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui tale esclusione opera solo quando il falso sia manifeste e riconoscibile "ictu oculi", cosa non verificata nel caso concreto.
Sezioni Unite, sent. n. 52274 del 29/09/2016 (Rrushi)
Deve, pertanto, essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la facoltà di chiedere un rito alternativo dopo la restituzione nel termine deve essere esercitata con l'atto di appello; richieste formulate successivamente sono tardive.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Riforma che ha inciso sulla disciplina dell'art. 175 c.p.p.; la sentenza osserva il riferimento al testo previgente nel valutare la restituzione nel termine e l'esercizio della facoltà di chiedere riti alternativi.
Massime di principio
- La richiesta di essere ammessi a un rito alternativo da parte di un imputato restituito nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. deve essere formulata con il primo atto di impulso (ossia con l'atto di appello); se avanzata solo in udienza successiva è considerata tardiva e può essere respinta.
- La giurisdizione italiana sussiste se almeno una modalità del fatto (ad esempio il possesso e l'uso di un documento contraffatto) si è integralmente consumata in Italia, anche se la contraffazione materiale fosse avvenuta all'estero; l'uso in Italia integra reato autonomo soggetto alla legge italiana.
- L'esclusione della punibilità per "falso innocuo" o per manifesta inidoneità a recare offesa alla pubblica fede è applicabile in via restrittiva: il falso deve essere immediatamente riconoscibile "ictu oculi" dalla mera visione del documento; la presenza di riscontri oggettivi (numeri seriali coincidenti, verifica consolare) giustifica l'accertamento della non innocuità del falso.
- La mancanza di una verifica tecnico-peritale non impedisce di ritenere la falsità non manifesta quando esistono elementi probatori concreti che indicano la contraffazione (confronti documentali, riscontri tra soggetti controllati, conferma da autorità estera).
- In sede difensiva, per evitare l'irricevibilità o il rigetto di istanze procedurali, è strategico formulare per tempo (preferibilmente nell'atto di appello) richieste che impattino sulla struttura del giudizio (es. accesso a riti alternativi).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3939/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3940/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3942/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3945/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3946/2022 del 04/02/2022
- Sentenza penale · 4 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3948/2022 del 04/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →