Cassazione Penale, Sentenza n. 7781/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di conferma del riesame che applicava la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), estorsione tentata (art. 629), e reati relativi ad arma clandestina (detenzione, porto, ricettazione). Le censure principali hanno riguardato: incompetenza per territorio (per la presunta consumazione dell'ultimo atto fuori del distretto di Bologna); insufficiente o carente motivazione sul mancato riconoscimento dell'incensuratezza e sull'adeguatezza di misure meno afflittive; nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni per difetti nei decreti autorizzativi; mancanza di riscontri alle propalazioni dei collaboratori e vizio di motivazione sulle ricostruzioni relative al ruolo di ciascun indagato nel sodalizio e nell'estorsione; inoltre deduzioni specifiche sulla non configurabilità dell'aggravante "per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa" in relazione alla dazione dell'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: il criterio di competenza territoriale era stato correttamente applicato (il Tribunale ha individuato atti idonei al tentativo anche anteriori all'episodio indicato dalla difesa e, in subordine, ha fatto ricorso ai criteri suppletivi); la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è vinta dal mero stato di incensuratezza e la motivazione del riesame è ritenuta adeguata e specifica; le intercettazioni successive erano disciplinarmente autonome e potevano fondarsi su notizie di reato emerse da precedenti captazioni anche in altro procedimento, per cui non era necessario depositare il decreto del procedimento a quo; molte censure erano generiche o tentativi di rinnovata valutazione in fatto, non consentiti in sede di legittimità. Quanto alle contestazioni sull'utilità e sulla coerenza delle dichiarazioni dei collaboratori e sulla ricostruzione del ruolo dei singoli, la Corte ha ritenuto che il Collegio del riesame avesse fornito una motivazione logica, non illogica o contraddittoria, e che non fosse ammessa in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina del riesame: atto procedurale a cui si è attenuto il Collegio per confermare la misura cautelare; richiamata come titolo del riesame proposto dai difensori.
art. 416-bis cod. pen.
Fondamento dell'imputazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dal compendio indiziario emergessero gravi indizi di partecipazione del CORDUA e, per taluni profili, di collegamento degli altri indagati con modalità aggravate.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante per l'estorsione commessa con metodo mafioso; la competenza per l'adozione della misura è stata in parte determinata anche in funzione di reati ricompresi fra quelli di cui all'art. 51 c.p.p.
art. 629 cod. pen.
"chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"
Citato dal Collegio per definire il delitto di estorsione e per valutare quando si sia raggiunta la soglia del tentativo: atti idonei e inizi di esecuzione integrano il tentativo.
art. 56 cod. pen.
Disciplina della tentata fattispecie: il Giudice territoriale ha applicato correttamente il criterio dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto e ha negato che la condotta della persona offesa possa determinare la competenza.
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio di competenza nel tentativo (luogo dell'ultimo atto): la Corte ha ribadito che occorre guardare agli atti dei soggetti agenti e non alla condotta della vittima.
art. 9 cod. proc. pen.
Criteri suppletivi di determinazione della competenza territoriale: il Tribunale ha fatto riferimento al luogo di residenza degli indagati quale criterio suppletivo, ritenuto applicabile se non individuabile con certezza l'ultimo atto.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati: la Corte ha precisato che tale presunzione può essere vinta solo con elementi specifici, non dal mero stato d'incensuratezza.
art. 267, 270, 272 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni e utilizzabilità: la Corte ha ricordato che ogni decreto autorizzativo è autonomo e che notizie di reato derivate da intercettazioni pregresse possono legittimare successivi decreti.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione e corroborazione delle dichiarazioni: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che le dichiarazioni captate in intercettazioni autorizzate hanno valore probatorio anche senza la corroborazione richiesta per altre dichiarazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per liquidare le somme a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Competenza territoriale nel tentativo: va individuato il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato compiuto dagli autori, non la condotta della vittima; se non determinabile, sono applicabili i criteri suppletivi (es. domicilio o residenza degli imputati).
- Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è vinta dal solo stato d'incensuratezza: servono elementi specifici che dimostrino la possibilità di garantire le esigenze cautelari con misure meno afflittive.
- Intercettazioni: ogni decreto autorizzativo è autonomo; notizie di reato ottenute in precedenti captazioni, anche in altro procedimento, possono legittimare nuove intercettazioni senza che sia sempre necessario depositare il decreto originario nel procedimento ad quem.
- In cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte non riesamina il merito probatorio: le censure devono essere specifiche e mirate a vizi di diritto o a illogicità manifeste della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili se si limitano a proporre diverso apprezzamento probatorio.
- Interesse a impugnare: non sempre è rilevante chiedere "scarcerazione formale" su porzioni temporali di reati permanenti quando ciò non produce un beneficio concreto sulla misura cautelare complessiva.
- Per contestare la utilizzabilità di captazioni è necessario dimostrare l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario che ha determinato la misura; altrimenti la censura è generica e infondata.
- Le dichiarazioni captate in intercettazioni autorizzate hanno pieno valore probatorio e non richiedono sempre elementi di corroborazione esterni, ma la loro valutazione deve essere ben motivata dal Giudice.
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