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Ordinanza

Ordinanza n. 5084/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: persistente inadempimento all’ordinanza del Tribunale di Prato del 2 marzo 2020, relativa all’ammissione al pagamento di un credito ipotecario sui beni oggetto di confisca di prevenzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., assumendo di aver subito un pregiudizio per il persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordinanza del Tribunale di Prato del 2 marzo 2020. Tale ordinanza, adottata nell’ambito della disciplina delle misure di prevenzione, avrebbe ammesso al pagamento in favore della società un credito ipotecario di euro 267.502,52 vantato su beni confiscati. Il TAR, senza esaminare nel merito la domanda risarcitoria, ha rilevato la connessione oggettiva e soggettiva con un distinto giudizio presupposto e ha disposto la trattazione congiunta dei procedimenti. Ha inoltre previsto il deposito di memorie aggiornate ove intervenissero sviluppi della vicenda.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda risarcitoria né ha valutato la sussistenza dell’inadempimento, del danno, dell’illegittimità della condotta amministrativa o del nesso causale. Ha disposto il rinvio del giudizio all’udienza camerale del 4 dicembre 2026, da trattarsi unitamente al procedimento presupposto, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva tra le cause. Le parti dovranno depositare eventuali memorie sugli sviluppi della vicenda prima della prossima udienza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è indicata quale base della domanda risarcitoria proposta in relazione all’asserito persistente inadempimento dell’amministrazione, ma il TAR non ne esamina i presupposti applicativi.

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato quale disciplina in materia di pagamento dei crediti nell’ambito delle misure di prevenzione e dei beni confiscati; l’ordinanza non svolge tuttavia alcuna interpretazione della norma.

  • art. 1, commi 191 e seguenti, l. n. 228/2012

    È richiamato in relazione alla procedura di ammissione al pagamento dei crediti ipotecari sui beni oggetto di confisca di prevenzione; il TAR non decide nel merito della relativa applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblico

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