Cassazione Penale, Sentenza n. 46559/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere: cinque motivi volti a censurare la sussistenza di gravi indizi in relazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (e la sua veste di promotore, organizzatore, finanziatore e dirigente), la sua partecipazione alla realizzazione di una seconda piantagione (capo C), la configurabilità dell'aggravante di agevolazione a mafia (art. 416-bis), la configurabilità dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). Le censure contestavano l'uso di intercettazioni, riprese video e altre emergenze investigative e la mancata indicazione di elementi che dimostrassero un ruolo apicale e l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione principale: molte doglianze miravano a nuova valutazione del materiale probatorio (intercettazioni, sopralluoghi, riprese) e proponevano una lettura alternativa degli indizi, materia non sindacabile in sede di legittimità; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'interesse concreto all'impugnazione delle aggravanti (poiché la loro esclusione non avrebbe inciso sui presupposti della misura) e non ha fornito elementi nuovi tali da escludere l'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva, a suo tempo, ricostruito coerentemente la sussistenza di gravi indizi circa la partecipazione e il ruolo del ricorrente, il collegamento con la cosca Alvaro e il superamento delle soglie quantitative almeno a livello indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Fornisce i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati consistessero in rivalutazioni di merito non ammissibili in Cassazione
art. 125 cod. proc. pen.
Principio della motivazione: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulle risultanze investigative
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulle intercettazioni e trascrizioni: la Corte ha ritenuto legittimo il valore probatorio delle conversazioni intercettate quale elemento indiziario inserito nel complesso probatorio
art. 275 cod. proc. pen.
Regole sulle misure cautelari e sulla loro adeguatezza: la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valutato l'attualità e la necessità delle esigenze cautelari sulla base della personalità e della pericolosità del ricorrente
art. 74 d.P.R. 309/90
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il Tribunale aveva ritenuto dimostrata, a livello indiziario, l'esistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto logico il collegamento riscontrato fra l'attività di coltivazione/smercio e i rapporti con la cosca Alvaro, idoneo a configurare, almeno a livello indiziario, la finalità di agevolazione
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Aggravante per ingente quantità di stupefacente: la Corte ha ritenuto che le analisi su campioni, il numero di piante e serre e le stime sui raccolti fornivano, almeno a livello indiziario, elementi sufficienti per ritenere superate le soglie tabellari
art. 616 cod. proc. pen.
Regola l'onere delle spese e la misura dell'ammenda accessoria: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'assegnazione di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito e delle risultanze probatorie: i motivi che chiedono una diversa lettura degli indizi/intercettazioni sono spesso dichiarati inammissibili
- La deduzione dell'inammissibilità può fondarsi anche sulla mancata dimostrazione dell'interesse concreto: impugnare l'aggravante è privo di interesse se la sua esclusione non inciderebbe sui presupposti o sulla durata della misura cautelare
- Conversazioni intercettate, riscontri video, sopralluoghi e campionamenti possono costituire un complesso indiziario adeguato per ritenere la sussistenza di gravi indizi di associazione per delinquere e di ruoli apicali, purché il giudice di merito motivi coerentemente il valore probatorio di tali elementi
- La configurabilità dell'aggravante per ingente quantità può essere fondata anche su analisi parziali, conteggi di piante/serre e stime sul raccolto se questi elementi, nel loro insieme, superano ragionevolmente le soglie tabellari almeno a livello indiziario
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari occorre portare elementi nuovi e concreti che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione; la semplice distanza temporale dalle condotte contestate non è di per sé sufficiente
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