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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27444/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato per due motivi principali: (1) vizio nell'espressione della volontà e nelle forme del rito alternativo (art. 444 ss. cod. proc. pen. e art. 6 CEDU), lamentando che la pena era stata applicata nonostante avesse manifestato opposizione e che vi sarebbe stato un "fraintendimento" con il difensore che avrebbe reso invalida la richiesta di patteggiamento; (2) errori di qualificazione giuridica e omissione di motivazione su più capi (falso per omissione in relazione alla relazione ex art. 33 legge fall., favoreggiamento personale, interesse personale del curatore, depistaggio), deducendo anche l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. (proscioglimento) e violazioni del principio ne bis in idem e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il sindacato in Cassazione sul patteggiamento è molto limitato: ammesso solo per questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione manifesta del fatto o all'illegalità della pena. Sul primo motivo la Corte ha accertato che il consenso del Pubblico Ministero alla richiesta della Sarno era stato prestato il 14/06/2022, anteriore alle manifestazioni di contrarietà della ricorrente del 20 e 22/06/2022, quindi l'accordo era già perfezionato e irrevocabile; il presunto "fraintendimento" con il difensore era generico e non corredato di elementi oggettivi che giustificassero l'attivazione dei poteri del giudice ex art. 446, comma 5. Sul secondo motivo le censure erano valutative o generiche e non costituivano errori di qualificazione manifesti tali da superare i limiti di cui all'art. 448. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento deve risultare conforme ai capi di imputazione e alla richiesta.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento ai motivi espressamente indicati; ciò restringe il controllo di merito e gli errori valutativi non palesi risultano inammissibili.

  • art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di verificare la volontarietà della richiesta; però tale verifica scatta solo in presenza di elementi obiettivi e palesi che rendano dubbia la volontà dell'imputato.

  • art. 375, comma 4, cod. pen.

    Prevede la ritrattazione; in sede di patteggiamento la declaratoria di ritrattazione può incidere su eventuali reati collegati, ma la valutazione della sua rilevanza richiede accertamenti puntuali.

  • art. 376 cod. pen.

    Disciplina gli effetti di non punibilità in presenza di ritrattazione; la sua applicabilità dipende dall'effettiva configurazione dei fatti e dal momento in cui la ritrattazione è intervenuta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento per inesistenza del fatto o non luogo a procedere; secondo la giurisprudenza non è legittimo dedurre in Cassazione l'omessa valutazione di presupposti per un provvedimento ex art. 129 quando l'impugnazione riguarda patteggiamento eccessivamente limitato.

  • art. 479 cod. pen.

    Riguarda il falso in atti pubblici o nei pubblici registri; la Corte ha richiamato che la valutazione della riconducibilità della condotta a tale norma non può essere sindacata in Cassazione se non in termini di errore manifesto e immediato rispetto alla contestazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata qui per l'evidente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento (art. 444 e ss.) il ricorso in Cassazione è molto limitato: ammissibili solo i vizi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; censure di merito non palesi risultano inammissibili.
  • L'accordo tra imputato e pubblico ministero diviene irrevocabile una volta che entrambe le parti abbiano espresso il consenso; eventuali manifestazioni successive di contrarietà dell'imputato non revocano l'accordo se il consenso era già prestato.
  • Per far valere un "fraintendimento" o una mancanza di volontà nell'adesione al patteggiamento è necessario fornire elementi obiettivi e specifici (att i, circostanze) che giustifichino la verifica da parte del giudice; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti in sentenza di patteggiamento devono dimostrare che la qualificazione è manifestamente eccentrica rispetto ai capi di imputazione; contestazioni valutative ordinarie non sono ammesse in Cassazione.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 deve essere valutata nel merito dal giudice competente; in Cassazione essa non può essere efficacemente dedotta quando l'impugnazione riguarda una sentenza di patteggiamento e i rilievi sono generici.

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