Ordinanza n. 305/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Questura di Torino prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dal ricorrente in data 13/10/25 intesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale a permesso per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Torino che ha dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda, presentata il 13 ottobre 2025, diretta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era fondato sul difetto di titolarità del permesso di soggiorno da convertire, in quanto tale permesso non sarebbe mai stato ottenuto. Il ricorrente ha contestato, tra gli altri profili, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza. Il giudice ha considerato decisiva la natura vincolata del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione, fondato sull'assenza del presupposto di fatto costituito dalla titolarità del permesso di soggiorno da convertire, ritenendo perciò superflua la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. La relativa omissione è stata qualificata come vizio non invalidante. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto superflua la comunicazione del preavviso di rigetto quando il provvedimento ha natura vincolata ed è fondato sull'assenza del presupposto essenziale per la conversione; l'omissione costituisce un vizio non invalidante.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, esaminata e respinta dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il rigetto di un'istanza amministrativa è vincolato e dipende dall'assenza di un presupposto essenziale, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto può essere ritenuta superflua e integrare un vizio non invalidante.
- La mancanza della titolarità del titolo di soggiorno che il richiedente intende convertire impedisce la conversione in un diverso permesso di soggiorno, rendendo non fondata la domanda cautelare proposta contro il rigetto dell'istanza.
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