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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36128/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare o semilibertà). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione per aver la Corte d'appello motivato il diniego con la mancata allegazione del programma di trattamento invece di valutare i criteri indicati dall'art. 133 c.p.; contestava inoltre l'inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. per non avere il giudice fissato apposita udienza e dato avviso all'ufficio di esecuzione penale esterna al fine di acquisire informazioni rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione della Corte d'appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto delle prescrizioni né una prognosi favorevole, alla luce della spregiudicatezza del ricorrente (ripetuti furti pluriaggravati in breve tempo e durante la notte) e delle pregresse condanne specifiche, incluse per evasione. Ha inoltre escluso che l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. determini la nullità della decisione quando il giudice, esercitando un potere discrezionale, implicitamente ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione; ha precisato che l'art. 545-bis trova applicazione solo se il giudice avvia il subprocedimento perché ritiene esistenti i presupposti. Infine ha ribadito che l'art. 545-bis è inapplicabile al concordato in appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di cui all'art. 133 (personalità del colpevole, gravità del fatto, finalità rieducative, ecc.) vincolano il giudice nella valutazione sulla applicabilità delle pene sostitutive; il loro apprezzamento è rimesso al potere discrezionale del giudice e, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La norma continua a richiamare i parametri dell'art. 133 c.p. per l'applicazione delle pene sostitutive e stabilisce che la sostituzione non è ammessa quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    L'obbligo di dare avviso e, se avviato il subprocedimento, di acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna sussiste quando il giudice ritiene esistenti i presupposti per la sostituzione; l'omessa formulazione dell'avviso non determina automaticamente la nullità della sentenza se il giudice, con motivazione implicita, ha valutato negativamente i presupposti. Inoltre la norma è ritenuta non applicabile al concordato in appello.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo di censura circa la violazione di legge e il vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specificità rispetto agli elementi fattuali valutati dal giudice di merito.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifiche normative citate per contestualizzare il quadro legislativo: anche dopo le modifiche il giudice resta vincolato all'analisi dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella valutazione della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • La concessione di una pena sostitutiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; questa valutazione, se motivata, è difficilmente sindacabile dalla Corte di legittimità.
  • Comportamenti recenti e gravi (es. furti pluriaggravati in breve periodo, violazione di misure di prevenzione) e precedenti specifici (es. condanne per evasione) possono legittimamente giustificare il diniego della sostituzione per prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni.
  • La mancanza di un "programma di trattamento" non è necessariamente decisiva: il giudice può basare il diniego su una complessiva valutazione prognostica fondata sugli indicatori di cui all'art. 133 c.p.
  • L'omessa applicazione formale dell'art. 545-bis c.p.p. (mancata fissazione di udienza/avviso all'ufficio esecuzione penale esterna) non comporta automaticamente la nullità della decisione se il giudice ha implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per la sostituzione; inoltre l'art. 545-bis è spesso ritenuto non applicabile al patteggiamento/concordato in appello.
  • Per impugnare con successo il rifiuto della pena sostitutiva occorre contestare in modo specifico e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni concrete addotte dal giudice di merito, non limitandosi a censure generiche o formali.

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