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Ordinanza

Ordinanza n. 1298/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento 1. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A019- Filosofia e Storia” per la Regione Toscana, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022; 2. dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente; 3. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A019” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata sul sito dell'U.S.R. per la Toscana. previa declaratoria in via cautelare: Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso “A019” di appartenenza.

Giustizia amministrativa202200665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso A019, nonché quiz somministrati nella prova scritta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con cui le è stato comunicato il mancato superamento della prova scritta sostenuta il 17 marzo 2022 nell'ambito del concorso ordinario indetto con D.D. n. 499/2020, come modificato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso A019 nella Regione Toscana. Ha inoltre contestato i quiz predisposti e somministrati per la prova, deducendone la non conformità alle linee guida e ai quadri di riferimento della classe di concorso, e ha chiesto in via cautelare l'ammissione alla prova orale. La graduatoria finale non era stata inizialmente pubblicata; la ricorrente si era riservata di impugnarla. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria finale successivamente intervenuta, che avrebbe definito il quadro degli ammessi al concorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni processuali ulteriori né il merito delle censure relative al mancato superamento della prova e alla legittimità dei quiz. Ritenendo preliminare il possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale, ha assegnato alle parti costituite il termine del 30 luglio 2026 per depositare memorie limitate a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., e ha rinviato la causa all'udienza di smaltimento del 20 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

  • D.D. n. 499/2020

    Atto di indizione del concorso ordinario nell'ambito del quale è stata sostenuta la prova scritta.

  • D.D. n. 23/2022

    Atto modificativo e integrativo della disciplina del concorso richiamato nel ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • In una controversia concorsuale, la mancata impugnazione della graduatoria finale che definisce il quadro degli ammessi può determinare un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente esito della prova, questione da esaminare preliminarmente rispetto al merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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