Sentenza n. 5775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, 31 gennaio 2024, n. 1882, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione non riassorbibile della maggiorazione delle indennità di aeronavigazione o di volo e di pronto intervento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già piloti e specialisti dei reparti aeronautici del Corpo forestale dello Stato, avevano ottenuto in precedenza il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 sulle indennità di aeronavigazione o di volo e di pronto intervento. Dopo il transito nell'Arma dei carabinieri, dal 1° gennaio 2017, con assegnazione ai reparti di volo e permanenza nelle medesime mansioni, l'Amministrazione ha continuato a corrispondere gli importi, ma li ha scorporati dall'indennità tabellare e liquidati come assegno ad personam riassorbibile. Gli appellanti hanno chiesto il ripristino della precedente configurazione, sostenendo che la maggiorazione costituisse una componente fissa e continuativa non riassorbibile e che l'art. 8 della legge n. 124 del 2015 imponesse la necessaria corrispondenza delle funzioni e del trattamento economico. Hanno dedotto, inoltre, la violazione degli artt. 5, 6 e 13 della legge n. 78 del 1983, dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995, dell'art. 3, comma 72, della legge n. 350 del 2003 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, nonché illogicità della motivazione, elusione dei precedenti giudicati, inosservanza delle transazioni stipulate con il Corpo forestale dello Stato e lesione del legittimo affidamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. Ha rilevato che la maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 ha funzione perequativa: serve a compensare la decurtazione reddituale del militare che cessi da incarichi speciali e passi da indennità operative superiori all'indennità di base. Essa non costituisce un incremento retributivo permanente o un meccanismo di trascinamento per chi continui a svolgere le medesime mansioni e a percepire le speciali indennità operative. Poiché gli appellanti sono rimasti nei reparti di volo, con le stesse mansioni e senza cessazione dagli incarichi speciali, mancava il presupposto applicativo della maggiorazione. L'art. 3, comma 72, della legge n. 350 del 2003 conferma che la maggiorazione spetta esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base e che gli importi erogati in contrasto con tale disciplina restano attribuiti a titolo personale e sono riassorbibili con i successivi incrementi retributivi. L'art. 8 della legge n. 124 del 2015 prevede espressamente l'assegno ad personam riassorbibile quale strumento di salvaguardia delle differenze tra il trattamento precedente e quello spettante nella posizione di destinazione, senza garantire l'invarianza assoluta del trattamento economico. Non sussisteva elusione dei giudicati precedenti, poiché questi avevano riconosciuto crediti maturati durante il rapporto con il Corpo forestale dello Stato e non potevano estendersi a crediti successivi al transito nell'Arma, fondati su un nuovo presupposto. La stessa conclusione vale per le transazioni, la cui efficacia non può essere estesa a pretese diverse e successive; la successione dell'Arma nei rapporti del Corpo forestale opera nei limiti del contenuto degli accordi. Esclusa anche la lesione del legittimo affidamento. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
La maggiorazione dell'indennità di impiego operativo ha funzione perequativa e compensa la decurtazione reddituale del militare che cessi da incarichi speciali e passi a un'indennità di importo inferiore; non opera come trascinamento per chi continui a percepire le speciali indennità operative.
artt. 5, 6 e 13 l. 23 marzo 1983, n. 78
Disciplinano le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento cui si riferisce la controversia.
art. 17 l. 23 marzo 1983, n. 78
È richiamato quale fondamento del divieto di cumulo tra l'indennità operativa di base e le speciali indennità operative di importo superiore.
art. 3, comma 72, l. 24 dicembre 2003, n. 350
sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5; rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo
La norma, quale disposizione di interpretazione autentica, limita la maggiorazione al personale percettore dell'indennità operativa di base e stabilisce la riassorbibilità degli importi erogati o da erogare in esecuzione di giudicati incompatibili con tale interpretazione.
art. 8 l. 7 agosto 2015, n. 124
la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione
La disposizione non assicura l'invarianza assoluta del trattamento economico nel transito tra amministrazioni, ma individua nell'assegno ad personam riassorbibile lo strumento di salvaguardia delle differenze retributive.
art. 18 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177
La successione dell'amministrazione ricevente nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato opera nei limiti del contenuto dei rapporti e degli accordi, senza estendere l'efficacia di giudicati o transazioni a pretese retributive diverse e successive.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicato per la condanna degli appellanti soccombenti alle spese del giudizio.
Massime di principio
- La maggiorazione prevista per compensare la perdita reddituale conseguente alla cessazione da incarichi speciali non spetta come incremento retributivo permanente o trascinamento al dipendente che continui a svolgere le medesime mansioni specialistiche e a percepire le relative indennità operative superiori.
- La disposizione di interpretazione autentica che limita la maggiorazione al percettore dell'indennità operativa di base e prevede la riassorbibilità degli importi riconosciuti in contrasto con tale limite consente all'amministrazione di liquidare tali importi come assegno ad personam riassorbibile.
- Nel transito del personale da un'amministrazione a un'altra, l'obbligo di assicurare la corrispondenza delle funzioni e del trattamento economico non comporta l'invarianza assoluta della struttura retributiva; l'assegno ad personam riassorbibile costituisce lo strumento ordinario di salvaguardia delle differenze tra il trattamento precedente e quello spettante nella posizione di destinazione.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile soltanto con riferimento alle questioni e alle pretese riconducibili al petitum e alla causa petendi del precedente giudizio; non si estende a crediti retributivi fondati su presupposti sopravvenuti, come il successivo transito in una diversa amministrazione.
- La successione di un'amministrazione nei rapporti giuridici di un ente soppresso non estende l'efficacia di giudicati o transazioni a pretese patrimoniali diverse da quelle originariamente definite, né attribuisce un diritto intangibile alla conservazione futura della medesima configurazione retributiva.
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