Sentenza del 17/05/2016 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF -pensione - residenza in Italia - presupposti - art. 2, co. 2 d.P.R. 917/86 -non sussistono - residenza in Svizzera - è tale - obblighi dichiarativi - nonconseguono. In assenzadella comprovata sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 2 d.P.R.917/86, il contribuente non può ritenersi residente in Italia, bensì in altroStato (nel caso di specie, in Svizzera) ove si trovano il centro dei propriaffari e dei propri interessi. Ne consegue che la pensione percepita dalcontribuente non deve essere tassata nè dichiarata in Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto non comprovata la residenza fiscale del contribuente in Italia e ha riconosciuto la sua residenza in Svizzera, dove si trovava il centro dei suoi affari e interessi. Di conseguenza, la pensione non doveva essere tassata né dichiarata in Italia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF in Italia della pensione percepita dal contribuente e i conseguenti obblighi dichiarativi. Il contribuente contestava di essere fiscalmente residente in Italia, sostenendo che non sussistessero i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. 917/1986 e che il centro dei propri affari e interessi fosse in Svizzera.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma individua i presupposti della residenza fiscale in Italia. In assenza della loro comprovata sussistenza, il contribuente non può essere considerato fiscalmente residente in Italia.
Massime di principio
- La residenza fiscale deve essere valutata sulla base di elementi concreti e documentabili, inclusi la dimora abituale e il centro degli affari e degli interessi personali ed economici.
- La mera percezione di una pensione italiana non è sufficiente, da sola, a dimostrare la residenza fiscale in Italia.
- Se il contribuente dimostra di essere fiscalmente residente all'estero e di avere lì il centro effettivo dei propri interessi, il reddito pensionistico può non essere soggetto a tassazione o dichiarazione in Italia, salvo diverse disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
- L'assenza dei requisiti di residenza fiscale italiana comporta, in linea generale, l'inesistenza degli obblighi dichiarativi italiani relativi ai redditi che non sono imponibili in Italia.
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