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Sentenza

Sentenza n. 2766/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2133/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202503580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2133/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 3.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 luglio 2023 e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 22 settembre 2025. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale. La ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza l’importo di € 500,00 per ciascuno dei sei anni scolastici, per complessivi € 3.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del valore nominale di euro 500 annui

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudice ordinario nella sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, notificata all’Amministrazione debitrice.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza della prova dell’integrale esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione un termine per adempiere e determinare puntualmente la prestazione dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio delle sue funzioni alla persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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