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Circolare

Circolare numero 54 del 18-3-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 20 della legge n. 44/1999 e dell’art. 1 della legge n. 302/1990, come richiamati e coordinati dall’art. 51 della legge n. 448/2001. Vengono individuati i termini contributivi e processuali sospesi o prorogati di 300 giorni, i soggetti che possono beneficiarne, le condizioni per ottenere l’agevolazione e le modalità operative per presentare istanza all’INPS. Si segnala inoltre, per completezza, l’introduzione del diritto di surroga del Fondo di solidarietà unificato.

Chiarimenti sulla sospensione e proroga dei termini per vittime di estorsione, usura, terrorismo e criminalità organizzata

Sospensione e proroga dei termini per vittime di estorsione, usura, terrorismo e criminalità organizzata

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di sospensione e proroga dei termini prevista dalla legge n. 44/1999 e dalla legge n. 302/1990, come coordinate dall’art. 51 della legge n. 448/2001. L’Istituto precisa l’ambito dei termini contributivi interessati, i soggetti legittimati, le condizioni per ottenere il beneficio e la procedura da seguire presso le sedi INPS.

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha previsto all’art. 20 una sospensione di termini in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione per le vittime di estorsione e usura. La norma prevede la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza e la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini di prescrizione e di quelli perentori, oltre alla sospensione dei termini relativi alle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

La circolare richiama anche la legge 20 ottobre 1990, n. 302, che disciplina le misure a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Inoltre, segnala che l’art. 25 della legge n. 44/1999 ha abrogato il D.L. n. 382/1993, superando così le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 151 del 29 maggio 1995.

Ambito dei termini prorogati

Per quanto riguarda l’INPS, la proroga riguarda:

  • i termini di scadenza del pagamento dei contributi;
  • le rate derivanti da domande di rateazione accolte;
  • le rate o gli importi previsti da provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata (condono) in vigore successivamente al 1° gennaio 1990;
  • i pagamenti dei contributi iscritti a ruolo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
  • i termini per la proposizione di azioni legali o ricorsi amministrativi;
  • i termini relativi ad atti aventi efficacia esecutiva, comprese le sentenze passate in giudicato o dichiarate immediatamente esecutive, anche se ancora impugnabili;
  • i termini di prescrizione e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportino decadenze da diritti, azioni o eccezioni.

La sospensione opera solo se tali termini scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo. La circolare precisa che il tempo già decorso prima della sospensione si somma a quello che riprende a decorrere alla fine del 300° giorno.

Soggetti che possono beneficiare della misura

Il beneficio spetta a chi abbia richiesto, o nei cui confronti sia stata richiesta, l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999, nonché a chi abbia chiesto l’elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302/1990.

La circolare ricorda che rientrano tra i beneficiari della legge n. 44/1999 gli esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o comunque economiche, nonché i liberi professionisti, che subiscano danni a beni mobili o immobili, lesioni personali o un mancato guadagno in conseguenza di delitti di natura estorsiva o di situazioni di intimidazione.

Per la legge n. 302/1990, il beneficio riguarda i soggetti che abbiano riportato invalidità permanente per ferite o lesioni derivanti da:

  • atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
  • fatti delittuosi commessi per finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.;
  • operazioni di prevenzione dei delitti sopra indicati;
  • assistenza prestata alla Polizia Giudiziaria o all’Autorità di Pubblica Sicurezza nel corso di tali operazioni.

La circolare precisa che il beneficio presuppone l’assenza di partecipazione dell’interessato ai fatti descritti e richiama anche le ipotesi in cui l’elargizione possa essere concessa ai soggetti appartenenti ad associazioni di assistenza e solidarietà, nonché ai familiari delle vittime decedute.

Condizioni per ottenere la proroga

La condizione essenziale per accedere alla proroga è la presentazione della domanda di elargizione al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 19, comma 1, della legge n. 44/1999. La domanda può essere presentata dall’interessato oppure, con il suo consenso, dal consiglio nazionale del relativo ordine o da una delle associazioni nazionali di categoria.

Il beneficio viene meno se, con sentenza penale irrevocabile o comunque esecutiva, viene accertata l’inesistenza dei presupposti per la concessione. In tale caso, l’inadempimento e le scadenze dei termini tornano a essere disciplinati dalle regole ordinarie e, per i contributi non versati nei termini, trovano applicazione le normali somme aggiuntive per ritardato pagamento.

Istruzioni operative per le sedi INPS

Per ottenere l’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare istanza alla sede INPS presso la quale sono iscritti e svolgono gli adempimenti contributivi. Alla domanda devono essere allegati:

  • copia della richiesta di elargizione presentata al Comitato di solidarietà;
  • il parere favorevole del Prefetto territorialmente competente, rilasciato sentito il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 20, comma 7.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato alla circolare.

Una volta accolta l’istanza, la sede deve calcolare le sanzioni civili considerando neutro il periodo di 300 giorni successivo alla scadenza naturale degli adempimenti omessi o tardivamente eseguiti. Se la mancata presentazione delle denunce di legge o il mancato pagamento del saldo del Mod. DM10/M prosegue oltre il periodo di sospensione, le sanzioni vanno calcolate solo dal 301° giorno fino al pagamento effettivo.

Rilievo del diritto di surroga del Fondo di solidarietà

Per completezza, la circolare richiama l’art. 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto l’art. 18-bis, rubricato "Diritto di surroga", dopo l’art. 18 della legge n. 44/1999. Tale intervento ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive con il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.

Il Fondo unificato è surrogato nei diritti degli aventi titolo verso i responsabili dei danni per le somme corrisposte; la circolare precisa che i commi successivi della norma disciplinano ulteriormente tale meccanismo.

Punti principali

Oggetto e superamento delle precedenti istruzioni

La circolare sostituisce le precedenti indicazioni della circolare n. 151 del 29 maggio 1995, ritenute superate dopo l’entrata in vigore della legge n. 44/1999. Le nuove istruzioni riguardano la sospensione dei termini prevista per le vittime di estorsione, usura, terrorismo e criminalità organizzata.

Termini soggetti a proroga o sospensione

Sono prorogati di 300 giorni i termini di scadenza relativi agli adempimenti amministrativi, agli atti aventi efficacia esecutiva, ai pagamenti dei contributi, alle rate di rateazione o di condono in materia contributiva e ai contributi iscritti a ruolo. Sono inoltre sospesi per 300 giorni i termini di prescrizione, i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché quelli relativi alle procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Il beneficio opera se i termini scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della misura coloro che abbiano richiesto o nei cui confronti sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999, nonché dall’art. 1 della legge n. 302/1990. La circolare ricorda la definizione dei soggetti vittime di estorsione o usura e le categorie di persone colpite da atti di terrorismo o criminalità organizzata, incluse le ipotesi di invalidità permanente e, per i casi previsti, i familiari delle vittime decedute e gli appartenenti ad associazioni di assistenza.

Condizioni per accedere al beneficio

Per ottenere la proroga è necessario aver presentato domanda di elargizione al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura istituito presso il Ministero dell’Interno. Se con sentenza penale irrevocabile o comunque esecutiva viene accertata l’inesistenza dei presupposti per i benefici, la sospensione cessa e le posizioni vengono regolate secondo le norme ordinarie, con applicazione delle ordinarie somme aggiuntive per ritardato pagamento.

Adempimenti operativi presso le sedi INPS

Gli interessati devono presentare istanza alla Sede INPS competente, allegando copia della domanda di elargizione e il parere favorevole del Prefetto territorialmente competente, sentito il Presidente del Tribunale. La Sede, verificata la documentazione, deve calcolare le sanzioni civili escludendo il periodo di 300 giorni di sospensione; se l’inadempimento prosegue oltre tale termine, le sanzioni decorrono solo dal 301° giorno fino al pagamento effettivo.

Diritto di surroga del Fondo di solidarietà

Per completezza, la circolare richiama l’art. 51 della legge n. 448/2001, che ha introdotto l’art. 18-bis sulla surroga, unificando il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive con quello per le vittime dell’usura. Il Fondo unificato è surrogato nei diritti degli aventi titolo verso i responsabili dei danni per le somme corrisposte.

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