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Circolare

Circolare numero 53 del 18-3-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sul rilascio e sulla compilazione del CUD 2002, con particolare riferimento alla parte previdenziale e assistenziale INPS. Vengono richiamati gli obblighi dei datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, le regole per l’esposizione dei dati in lire o in euro, le modalità di utilizzo del modello per annualità successive e i termini di consegna. La circolare illustra inoltre le principali novità del tracciato, le istruzioni per casi particolari (lavoratori domestici interinali, riallineamento, emersione, congedi ex art. 42 D.lgs. 151/2001, collaborazioni coordinate e continuative) e segnala l’aggiornamento del software di controllo INPS e del relativo tracciato record.

Precisazioni sul modello CUD 2002 e sulle modalità di compilazione dei dati previdenziali INPS

Precisazioni sul modello CUD 2002 e sulla compilazione dei dati previdenziali INPS

La circolare interviene per chiarire, in relazione al modello CUD 2002, le modalità di compilazione della parte previdenziale e assistenziale di competenza INPS. Fornisce inoltre indicazioni operative sui casi particolari e segnala l’aggiornamento del software di controllo e del tracciato record.

Quadro generale e finalità del CUD 2002

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 30 novembre 2001 pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, ha approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2002" e le relative istruzioni. Il modello è destinato ad attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2001;
  • le anticipazioni e le indennità di fine rapporto;
  • le ritenute d’acconto e le detrazioni;
  • i dati previdenziali e assistenziali relativi a contributi versati o dovuti all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP;
  • i trattamenti pensionistici corrisposti nel 2001.

Per la parte INPS, la certificazione deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione del modello 01/M, anche se non sostituti d’imposta. La certificazione può essere utilizzata anche per annualità successive al 2001, fino all’approvazione di un nuovo schema.

Termini di consegna e modalità di rilascio

La certificazione unica deve essere consegnata:

  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Se il rapporto è cessato nel 2001 e il CUD è stato già rilasciato prima dell’approvazione dello schema CUD 2002, i dati mancanti devono essere forniti con certificazione integrativa entro il medesimo termine previsto dall’art. 7-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. La certificazione può essere sottoscritta anche con sistemi di elaborazione automatica.

Compilazione in lire o in euro

La circolare precisa che il riquadro previdenziale può essere compilato in lire o in euro. In caso di compilazione in euro occorre:

  • barrare l’apposita casella;
  • arrotondare gli importi retributivi all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi;
  • indicare i contributi trattenuti al centesimo.

Principali innovazioni del modello

La parte C del CUD 2002 presenta rilevanti novità rispetto all’anno precedente. In particolare:

  • è stata introdotta nella Sezione 3 una nuova casella per i congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, articolata in Sett.1 e Sett.2;
  • sono state ridenominate le caselle dedicate agli eventi di maternità e agli eventi con accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva;
  • sono state ridenominate le caselle relative agli eventi con accredito figurativo basato su retribuzione convenzionale;
  • è stata creata la Sezione 4 per i compensi da collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Sezione 1: qualifica assicurativa, IVS e tipo rapporto

La compilazione della qualifica assicurativa è obbligatoria, perché la mancanza dell’indicazione rende inutilizzabile la certificazione per i periodi non ancora acquisiti negli archivi INPS. I punti 1, 2 e 3 del campo qualifica devono essere compilati ogni volta che siano presenti dati previdenziali e assistenziali INPS; non devono invece essere indicati se è compilata la sola Sezione 4.

La circolare segnala alcune novità nei codici della qualifica assicurativa:

  • codice "B": lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale; in tal caso va compilato anche il punto 3 relativo al tempo indeterminato o determinato;
  • codice "P": dal 1° gennaio 2001 comprende, oltre ai giornalisti professionisti o praticanti, anche i giornalisti pubblicisti iscritti all’INPGI.

Quanto al punto 2, relativo a tempo pieno/tempo parziale, la soppressione dei codici "L", "N" e "R" vale per le assunzioni successive al 31 dicembre 2000; per le assunzioni intervenute nel 2000 tali codici restano utilizzabili per la durata triennale del beneficio.

La casella "IVS" va barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS; non deve essere indicata per lavoratori iscritti ad altri enti pensionistici, come INPDAI, INPGI, INPDAP o ENPALS.

Per il punto 21 "Tipo rapporto" vengono istituiti nuovi codici per fattispecie agevolate o particolari:

  • 65: lavoratori assunti con contratto di formazione con beneficio generalizzato del 25%;
  • 66: lavoratori disabili con fiscalizzazione totale ex art. 13, comma 1, lett. A, legge n. 68/1999;
  • 67: lavoratori disabili con fiscalizzazione del 50% ex art. 13, comma 1, lett. B, legge n. 68/1999;
  • 68: lavoratori interinali con riduzione del 50% ex D.lgs. n. 151/2001;
  • 69: lavoratori assunti con contratto di formazione secondo regole de minimis;
  • 70: lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000.

Sezione 2: retribuzioni particolari, riallineamento e lavoro sommerso

Per i lavoratori interessati da contratto di riallineamento, la circolare richiama la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 608/1996 e fornisce istruzioni per la compilazione dei punti 28, 29, 30, 31 e 33. In sintesi:

  • nel punto 28 va indicato il codice "G";
  • nei punti 29 e 30 va riportato il periodo in cui la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri;
  • nel punto 31 va indicato l’importo della retribuzione;
  • nel punto 33 va indicato il numero delle giornate interessate.

Per i lavoratori domestici interinali, le imprese fornitrici devono indicare:

  • nel punto 28 la fascia di retribuzione applicata (B1, B2, B3, B4);
  • nei punti 29 e 30 il periodo corrispondente;
  • nel punto 31 l’importo della retribuzione convenzionale oraria;
  • nel punto 32 il numero di settimane ottenuto dividendo il totale delle ore lavorate del trimestre per 24, arrotondando per eccesso i resti, senza superare le settimane effettivamente lavorate.

Per i lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione, la circolare distingue:

  • emersione parziale, con codice "EG" nel punto 28 e indicazione nei punti 29 e 30 dei periodi interessati e nel punto 31 delle differenze retributive;
  • emersione totale, con codice "EN" nel punto 28 e indicazione nei punti 29, 30, 31 e 32 del periodo, della retribuzione emersa e del numero di settimane.

Sezione 3: accredito figurativo e retribuzioni ridotte

I punti da 37 a 52 della Sezione 3 servono a riportare gli elementi utili all’accredito figurativo di settimane e retribuzioni nei casi di:

  • malattia o infortunio;
  • malattia ex lege n. 88/1987;
  • maternità;
  • congedi parentali;
  • riposi e permessi;
  • malattia del figlio ex D.lgs. n. 151/2001;
  • integrazione salariale;
  • donatori di sangue ex legge n. 107/1990.

La compilazione non è dovuta quando durante l’evento il lavoratore percepisce l’intera retribuzione con versamento della contribuzione ordinaria.

La circolare precisa inoltre che:

  • il punto 40 (Sett.1) della casella malattia/infortunio deve indicare il totale annuo delle settimane intere di calendario senza alcuna retribuzione né integrazione a carico del datore di lavoro;
  • il punto 41 (Sett.2) deve indicare le settimane con retribuzione ridotta, anche se il datore di lavoro ha corrisposto un’integrazione delle indennità economiche.

Congedi art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001

La circolare richiama la disciplina dei congedi per assistenza a soggetto con handicap grave, prevista dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, efficace dal 1° gennaio 2001. Possono fruirne la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre e, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi aventi i requisiti di legge. Il congedo può durare fino a due anni nell’arco della vita lavorativa.

Durante il congedo:

  • spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione;
  • il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
  • l’indennità e la contribuzione figurativa spettano entro il limite complessivo massimo di 70 milioni di lire annue per il congedo di durata annuale.

Ai fini del CUD 2002, i dati devono essere esposti nella casella dedicata "Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01", suddivisa in Sett.1 e Sett.2:

  • al punto 50 vanno indicate le settimane senza retribuzione e senza copertura assicurativa obbligatoria, accreditabili figurativamente a richiesta;
  • al punto 51 vanno indicate le settimane con retribuzione e copertura contributiva ridotta, per le quali la retribuzione può essere integrata figurativamente a richiesta.

Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative

La nuova Sezione 4 riguarda i compensi corrisposti nel 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, alla luce della ridefinizione di tali redditi operata dall’art. 34 della legge n. 342/2000.

Per la compilazione vanno indicati:

  • al punto 57, la data di inizio del rapporto di collaborazione; se le prestazioni sono svolte interamente nel 2001, va indicata la data del 1° gennaio 2001 o quella effettiva di inizio; se i compensi si riferiscono anche al 2000, va indicata la data di inizio di tale attività;
  • al punto 58, la data di cessazione del rapporto; se il rapporto era ancora in essere al 31 dicembre 2001, va indicata tale data;
  • al punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell’anno, entro il massimale contributivo annuo;
  • al punto 60, il totale dei contributi dovuti all’INPS;
  • al punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore, pari a un terzo dei contributi dovuti;
  • al punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

La circolare richiama inoltre il principio di cassa: ai fini del 2001, si considerano erogate anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2002 ma riferite al 2001.

Dichiarazioni sostitutive e modelli integrativi

Viene richiamato il messaggio n. 5 del 22 febbraio 2002, con cui è stata resa nota la predisposizione di uno schema cartaceo della dichiarazione sostitutiva dei dati previdenziali e assistenziali, denominato convenzionalmente O1/M-SOST, per l’anno 1998 e successivi. Per il modello SA/INT, relativo alle denunce integrative individuali per periodi di integrazione salariale, si ricorda che una copia deve essere rilasciata al lavoratore.

Software di controllo INPS e nuovo tracciato record

È in rilascio una nuova versione del software di controllo INPS per verificare i dati previdenziali da indicare nel CUD 2002 e nella parte C dei modelli 770 relativi all’anno di competenza 2001. Il software aggiorna i controlli anche per le nuove informazioni sui congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001.

La circolare allega il nuovo tracciato record dei dati previdenziali, nel quale sono individuati:

  • record AA, dati utente;
  • record AZ, dati aziendali e caratteristiche contributive;
  • record S1, dati previdenziali per dipendente;
  • record S3, totali aziendali;
  • record S9, totali del contribuente.

Sono inoltre indicati la lunghezza dei record, il tipo file, i campi principali e i dati da memorizzare nei diversi record, comprese le informazioni riservate al software di controllo.

Punti principali

Finalità del CUD 2002 e soggetti obbligati

Il modello CUD 2002, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 30 novembre 2001, serve a certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto, le ritenute, le detrazioni e i dati previdenziali e assistenziali relativi a INPS, INPDAI e INPDAP. Per la parte INPS la certificazione deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro già tenuti al modello 01/M, anche se non sostituti d’imposta. La certificazione può essere utilizzata anche per periodi successivi al 2001 fino a nuovo schema approvato.

Termini di rilascio e uso della certificazione

La certificazione unica deve essere consegnata al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, oppure entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se, a seguito di cessazione del rapporto nel 2001, il CUD è stato già rilasciato prima dell’approvazione del modello, i dati mancanti devono essere forniti con certificazione integrativa entro il termine ordinario. La certificazione può essere sottoscritta anche con sistemi di elaborazione automatica.

Compilazione in lire o in euro

Il soggetto che rilascia la certificazione può compilare i dati previdenziali in lire oppure in euro. Se si utilizza l’euro, deve essere barrata l’apposita casella; gli importi retributivi vanno arrotondati all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre i contributi trattenuti possono essere indicati al centesimo.

Novità del tracciato CUD 2002

La parte C del CUD 2002 presenta modifiche rilevanti rispetto all’anno precedente: inserimento della nuova casella per i congedi art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001; ridenominazione delle caselle relative a maternità e congedi con accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva o convenzionale; introduzione della Sezione 4 per i compensi da collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione Separata.

Sezione 1: qualifica assicurativa, copertura IVS e tipo rapporto

La qualifica assicurativa è obbligatoria e i punti 1, 2 e 3 vanno sempre compilati quando sono presenti dati INPS; non vanno indicati se è compilata la sola Sezione 4. Sono introdotti il codice B per il lavoratore domestico dipendente da agenzia interinale e il codice P per includere, dal 1° gennaio 2001, anche i giornalisti pubblicisti iscritti INPGI. Sono soppressi i codici L, N, R per le nuove assunzioni successive al 31 dicembre 2000, ma restano utilizzabili per assunzioni dell’anno 2000. La casella IVS va barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS; non va indicata per iscritti a enti diversi. Per il punto 21 sono istituiti i nuovi codici 65, 66, 67, 68, 69 e 70, relativi a specifiche agevolazioni o esenzioni contributive.

Sezione 2: retribuzioni particolari, riallineamento ed emersione

Per i lavoratori interessati da contratto di riallineamento, la circolare indica come compilare i punti 28, 29, 30, 31 e 33, utilizzando il codice G e distinguendo il periodo di retribuzione inferiore ai minimali giornalieri, con rinvio ai modelli SA/VIG per i periodi anteriori. Per i lavoratori domestici interinali, le imprese fornitrici devono indicare la fascia di retribuzione, il periodo, l’importo della retribuzione convenzionale oraria e il numero di settimane derivante dal totale ore/24. Per i lavoratori interessati da emersione, si distinguono emersione parziale (codice EG) ed emersione totale (codice EN), con indicazione dei periodi e delle differenze/retribuzioni emerse.

Sezione 3: accredito figurativo, malattia, congedi e altre ipotesi

I punti da 37 a 52 devono essere usati per gli eventi che danno diritto ad accredito figurativo o a retribuzioni ridotte: malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, riposi e permessi, malattia del figlio, integrazione salariale e donatori di sangue. Non vanno compilati se durante l’evento è corrisposta l’intera retribuzione con relativa contribuzione. Per malattia/infortunio, il punto 40 indica le settimane intere senza retribuzione né integrazione, mentre il punto 41 quelle con retribuzione ridotta. Per i congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, i punti 50 e 51 distinguono settimane senza copertura e settimane con copertura contributiva ridotta, con accredito figurativo a richiesta dell’interessato.

Riposi e permessi per figli con handicap grave

La circolare richiama l’art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, che dal 1° gennaio 2001 riconosce a madre, padre o, in alternativa, fratelli/sorelle conviventi, la facoltà di fruire di congedi fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere il familiare con handicap grave. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione e la copertura figurativa, entro il limite annuo massimo di 70 milioni di lire per il congedo annuale. Le settimane vanno indicate nella nuova casella dedicata, distinguendo assenza totale e retribuzione ridotta.

Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative

La nuova Sezione 4 è riservata ai compensi corrisposti nel 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Devono essere indicati la data di inizio e cessazione del rapporto, il totale dei compensi corrisposti nell’anno, i contributi dovuti, quelli trattenuti al collaboratore e quelli effettivamente versati dal committente. Per la Gestione Separata vale il principio di cassa: sono considerate erogate nel 2001 anche le somme pagate entro il 12 gennaio 2002 ma riferite al 2001.

Dichiarazioni sostitutive e modello SA/INT

Viene richiamato il messaggio n. 5 del 22 febbraio 2002 relativo alla predisposizione del modello cartaceo O1/M-SOST per la normalizzazione delle informazioni contributive dei modelli SA/770 del 1998 e successivi. Per il modello SA/INT, relativo alle integrazioni salariali, si ribadisce che una copia deve essere rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore.

Software di controllo INPS e tracciato record

È in rilascio una nuova versione del software di controllo INPS per verificare integralmente i dati previdenziali da esporre nel CUD 2002 e nella parte C dei modelli 770 relativi al 2001, comprese le nuove informazioni sui congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001. La circolare allega il nuovo tracciato record dei dati previdenziali, con indicazione della struttura dei record AA, AZ, S1, S3 e S9, della lunghezza dei record e delle principali posizioni/campi da compilare.

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