Cassazione Penale, Sentenza n. 23663/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione della legge processuale per presunta riqualificazione del fatto da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 189, comma 6, codice della strada, senza che l'imputato sia stato interloquito; 2) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale rispetto alla ricostruzione dei fatti, in particolare per non aver tenuto conto della testimonianza che l'imputato si era fermato per pochi secondi prima di allontanarsi; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio; 4) violazione dell'art. 81 cod. pen. perché l'aumento a titolo di continuazione sarebbe stato operato sulla pena detentiva anziché su quella pecuniaria prevista per il reato di competenza del giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la gran parte dei motivi, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi (in particolare ha giudicato legittima la riqualificazione ai sensi dell'art. 189 c.6 c.d.s., e logicamente motivata la valutazione probatoria riguardo alla breve sosta dell'imputato), mentre il quarto motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha rilevato che l'aumento per continuazione era stato operato sulla pena detentiva rispetto a un reato per il quale la normativa (art. 52 d.lgs. n.74/2000) prevede solo pena pecuniaria, con la conseguenza che si è instaurato il rapporto di impugnazione utile per la verifica in Cassazione e che, nel frattempo, il reato di cui all'art. 590 si è estinto per prescrizione (calcolata tenendo conto delle sospensioni). In conseguenza la Cassazione ha rideterminato la pena eliminando l'aumento per continuazione e ha fissato la pena definitiva in anni uno di reclusione.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Riferito al reato di omissione di soccorso con lesioni; la Corte ha rilevato che tale reato è estinto per prescrizione rispetto al tempus commissi delicti e alle cause di sospensione calcolate.
art. 189 codice della strada
Interpretata dalla Corte come norma che punisce l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo un incidente; la riqualificazione operata dai giudici (applicazione del comma 6) è stata ritenuta lecita e adeguatamente descritta nell'imputazione, senza violare il diritto di difesa.
art. 81 cod. pen.
Contestata in relazione all'operazione di aumento per continuazione: la Corte ha evidenziato l'errore di applicazione pratica quando l'aumento è stato operato sulla pena detentiva anziché sulla pena pecuniaria prevista per il reato di competenza del giudice di pace.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta invocata dalla difesa, decisione confermata dalla Cassazione sul punto.
art. 159 cod. pen.
Applicata per il calcolo delle cause di sospensione della prescrizione (rinvii udienza, impedimenti difensori, astensioni, sospensione per emergenza Covid), che hanno determinato lo slittamento del termine prescrizionale oltre la sentenza di secondo grado.
art. 52 d.lgs. n.74/2000
Riferita per evidenziare che alcuni illeciti di competenza del giudice di pace sono puniti solo con pena pecuniaria; da ciò si ricava l'erroneità di aumentare la pena detentiva per continuazione rispetto a un reato sanzionato solo con pena pecuniaria.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consentito alla Cassazione di rideterminare la pena nell'ambito dell'annullamento senza rinvio, effettuando l'elisione dell'aumento per continuazione sulla base delle statuizioni dei giudici di merito.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica delle condotte in sede di appello non integra di per sé una violazione del diritto di difesa se la diversa fattispecie è comunque compiutamente descritta nell'imputazione e non introduce fatti nuovi.
- Per il reato di fuga dopo incidente, una brevissima fermata 'per pochi secondi' può non essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di fermarsi per rendersi conto dell'accaduto e prestare assistenza o rendersi identificabile; la valutazione è rimessa al giudice del merito ma deve essere adeguatamente motivata.
- L'aumento per continuazione non può essere irragionevolmente applicato alla pena detentiva quando il reato satellite rientra nella competenza del giudice di pace e prevede solo pena pecuniaria: in tali casi va valutata l'applicabilità e l'oggetto dell'aumento (pena pecuniaria vs pena detentiva).
- La prescrizione può maturare anche dopo la sentenza di appello se, in ragione delle sospensioni e del computo dei termini, il termine prescrizionale decorre oltre la pronuncia di secondo grado; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Eventi di sospensione come rinvii per legittimo impedimento, astensioni difensive o misure straordinarie (es. emergenza Covid) incidono sul calcolo della prescrizione e devono essere puntualmente computati.
- La Cassazione può, quando del caso, rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), eliminando aumenti impropri senza rinvio al giudice di merito.
- I motivi di impugnazione che si limitano ad una generica contestazione delle conclusioni del giudice, senza un confronto puntuale con la motivazione e gli elementi probatori, sono spesso considerati manifestamente infondati.
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