Cassazione Civile, Ordinanza n. 17790/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, a un segretario comunale, dei diritti di segreteria per il periodo febbraio-dicembre 2010, mentre era utilizzato presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), poi richiamata anche la S.S.P.A.L. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che tali somme spettassero in forza di una transazione del 7 dicembre 2007 e, comunque, in base all'art. 48-bis del CCNL 16 maggio 2001. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato esterno, sostenendo che la stessa vicenda era già stata decisa con sentenza d'appello passata in giudicato; 2) e 3) violazione dei criteri interpretativi del CCNL e del quadro normativo, assumendo che i diritti di segreteria sarebbero dovuti solo se il segretario svolge effettivamente la funzione di ufficiale rogante presso l'ente locale; 4) nullità della transazione per contrarietà a norme imperative del pubblico impiego contrattualizzato; 5) disparità di trattamento tra segretari comunali in utilizzo, per avere riconosciuto un incremento stipendiale senza svolgimento dell'attività di ufficiale rogante.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al giudicato esterno, ritenendo che, essendo il precedente giudicato anteriore alla decisione d'appello e non essendo stato eccepito in quella sede, la censura avrebbe dovuto essere fatta valere, semmai, con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha invece accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, seguendo l'orientamento già affermato in precedenza secondo cui, per i segretari comunali utilizzati presso AGES o strutture analoghe, il trattamento economico non comprende i diritti di segreteria, mancando il presupposto dell'effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale e della riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo. È stato inoltre ribadito che la corresponsione di un trattamento economico non dovuto, anche se prevista da una transazione, integra nullità per contrasto con norme imperative, poiché nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla dedotta violazione in tema di giudicato esterno e identità del giudizio.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato per affermare la definitività della precedente decisione.
artt. 1362-1363 c.c.
Richiamati per censurare l'interpretazione del CCNL data dal giudice di merito secondo i criteri ermeneutici contrattuali.
art. 37, comma 1, CCNL 16 maggio 2001
È richiamato come norma di riferimento del trattamento economico in caso di utilizzo del segretario presso l'Agenzia; la Corte ne dà lettura sistematica insieme all'art. 48-bis, escludendo la spettanza dei diritti di segreteria.
art. 48-bis CCNL 16 maggio 2001
La Corte lo interpreta nel senso che il segretario utilizzato presso AGES o strutture analoghe percepisce il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, ma non anche i diritti di segreteria, perché questi spettano solo se vi è effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale.
art. 19, commi 1-7, d.P.R. n. 465/1997
Richiamato dal Ministero a sostegno della tesi secondo cui il sistema normativo collega i diritti di segreteria all'attività svolta presso l'ente locale.
art. 43, comma 1, CCNL 16 maggio 2001
Richiamato per sostenere che, nel regime di disponibilità/utilizzo presso AGES, i diritti di segreteria non rientrano nelle voci stipendiali dovute.
art. 1418 c.c.
Richiamato per affermare la nullità della transazione in quanto contrastante con norme imperative.
art. 1972 c.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità dell'accordo transattivo per il pagamento di un emolumento non dovuto.
art. 97, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e ai limiti di attribuzione del trattamento economico.
art. 41, L. n. 312/1980
Richiamato quale norma del sistema previgente in tema di diritti di segreteria e loro presupposti.
art. 10 d.l. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014
Richiamato nel motivo sulla disciplina dei diritti di segreteria e sulla loro spettanza.
artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati come norme imperative cui la transazione sarebbe contraria, con conseguente nullità.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
La Corte lo richiama per ribadire che l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva.
art. 1, comma 458, L. n. 147/2013
Richiamato nel quinto motivo quale parametro per censurare la disparità di trattamento economico lamentata.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte afferma che, se il giudicato esterno si è formato prima o nel corso dell'appello e non è stato eccepito in quella sede, la sentenza contraria va fatta valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire alla motivazione di un precedente conforme senza ripeterla integralmente.
art. 101, comma 2, d.lgs. n. 267/2001
Richiamato nel passaggio in cui si precisa che, per funzioni svolte presso altra amministrazione, gli oneri sono a carico dell'ente presso cui il segretario presta servizio.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
È affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; un atto della P.A. non conforme è nullo.
Massime di principio
- Nel processo civile, la violazione di un giudicato esterno formatosi prima della decisione d'appello e non dedotto in quella sede non è normalmente censurabile con ricorso per cassazione, ma attraverso revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico può essere attribuito solo se conforme alla contrattazione collettiva; un atto o una transazione che riconosca un emolumento non dovuto è nullo per contrasto con norme imperative.
- I diritti di segreteria spettano ai segretari comunali solo quando ricorra il presupposto dell'effettivo esercizio della funzione di ufficiale rogante presso l'ente locale e della correlata riscossione dei diritti da parte dell'ente; non spettano per attività svolte presso AGES, S.S.P.A.L. o altre amministrazioni in compiti diversi.
- L'interpretazione del contratto collettivo va condotta in coerenza con il sistema normativo di riferimento e non può ampliare la spettanza di emolumenti oltre i presupposti legali che li giustificano.
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