Ordinanza n. 412/2026 - Napoli, Sezione 4
PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per la intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o, in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; nonché, se del caso, mediante annullamento/disapplicazione, previa sospensione dell’efficacia ex art 55 c.p.a., da rendersi anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.: - a) della nota prot. -OMISSIS- del 04.12.2025 (All.1), comunicata con pec del 04.12.2025 (All. 1bis) con la quale il Dirigente scolastico p.t. dello Istituto Comprensivo -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS-, in riscontro ad una diffida presentata dalla madre del piccolo -OMISSIS- - per il tramite dello scrivente legale - comunicava che erano state assegnate all’alunno 11 ore di sostegno a fronte delle 27 ore di funzionamento settimanali (assegnazione avvenuta tramite atto formale prot. -OMISSIS- del 07.09.2025, mai comunicato); - b) del verbale del GLO redatto per -OMISSIS- in data 29.10.2025 (All. 2), prot. -OMISSIS-, (comunicato in data 04.12.2025 All. 1bis) dal quale si evince che per l’alunno -OMISSIS- nello anno scolastico 2025/2026 è stata prevista una “programmazione differenziata per 1) obiettivi, 2) contenuti, 3) strategie,4) metodologie, 5) spazi...”; - b1) del verbale del GLO redatto per -OMISSIS- in data 30.10.2025 (All. 3), prot. -OMISSIS-, (comunicato in data 04.12.2025 All. 1bis) dal quale si evince, tra l’altro, che il minore “nello svolgimento delle attività didattiche non è autonomo, richiede l’aiuto del docente ...”; - c) del Piano Educativo Individualizzato, anno scolastico 2025/2026, redatto ed approvato in data 17.11.2025 (All. 4) e comunicato il 04.12.12.2025 (All. 1bis), ove si evince che “L’alunno … possiede un’autonomia parziale, è in grado di comunicare mediante brevi frasi con lessico povero e inadeguato rispetto alla sua età anagrafica. Interagisce con familiari, insegnanti, compagni di classe manifestando intolleranza nei confronti delle regole e di fronte ad ogni rifiuto piange. Di fatto, se non guidato, abbandona l’attività” (All. 4 - punto 1 – Quadro informativo, pag. 2 e 3); - d) d’ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio scolastico regionale per (tra gli altri) l’Istituto “-OMISSIS-” m. pi. AOOUSPNA. Registro Ufficiale -OMISSIS- (All. 5 e All.6);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno, nonché verbali del GLO, PEI e atti presupposti relativi all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l'intera durata della frequenza scolastica, pari a 27 ore settimanali, o comunque l'assegnazione del numero massimo di ore ritenuto congruo dal giudice. Hanno impugnato la nota con cui l'istituto scolastico comunicava l'assegnazione di sole 11 ore settimanali, il relativo provvedimento di assegnazione, i verbali del GLO, il PEI e gli atti di determinazione dell'organico di sostegno. A sostegno della domanda cautelare hanno dedotto l'inadeguatezza delle ore assegnate rispetto all'orario di frequenza e alla condizione di disabilità del minore, richiamando il verbale del GLO secondo cui il minore non è autonomo nello svolgimento delle attività didattiche e necessita dell'aiuto del docente, nonché il PEI, che descrive un'autonomia solo parziale, difficoltà comunicative e la necessità di guida per lo svolgimento delle attività. È stata inoltre richiesta una misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in ragione dell'asserita irrinunciabilità del sostegno scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza attribuire direttamente le 27 ore richieste. La considerazione congiunta degli elementi risultanti dal verbale del GLO, dal PEI e dalla documentazione sanitaria ha evidenziato la necessità di verificare l'adeguatezza dell'assegnazione attuale di 11 ore rispetto alle esigenze di piena integrazione scolastica del minore. È stato quindi ordinato all'istituto scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e, all'esito, di assegnare un numero di ore congruo alle esigenze del minore, auspicabilmente superiore alle 11 già riconosciute. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, la cui data sarà comunicata successivamente.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La condizione di handicap del minore è considerata, unitamente agli elementi del GLO e del PEI, quale parametro rilevante per valutare l'adeguatezza delle ore di sostegno assegnate.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.
art. 56 c.p.a.
È richiamato per la richiesta di misura cautelare monocratica; l'ordinanza definisce collegialmente la domanda cautelare ordinando il riesame.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'adeguatezza delle ore di sostegno scolastico deve essere valutata considerando congiuntamente la condizione di disabilità, le risultanze del verbale del GLO, il PEI e la documentazione sanitaria, in rapporto alle concrete esigenze di autonomia, comunicazione e partecipazione dell'alunno.
- Quando gli elementi documentali evidenziano che l'alunno non è autonomo nello svolgimento delle attività didattiche e necessita dell'aiuto del docente, l'assegnazione di un numero limitato di ore di sostegno può richiedere un riesame cautelare da parte dell'istituzione scolastica.
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ordinando il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno, senza sostituirsi immediatamente all'amministrazione nella quantificazione delle ore, purché impartisca criteri e termine per la riedizione della valutazione.
- Il riesame deve essere finalizzato a verificare la congruità del sostegno rispetto all'obiettivo della piena integrazione scolastica e può condurre all'assegnazione di un numero di ore superiore a quello originariamente riconosciuto.
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