Sentenza n. 14045/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055984120339 spedita in data 07.07.2023, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita il 7 luglio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, la Questura ha comunicato che l'istanza era stata validata il 7 maggio 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sul silenzio. Il Ministero ha confermato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, il provvedimento richiesto. Le spese di lite sono state compensate, considerando le particolari circostanze organizzative del Ministero, gravato da migliaia di istanze analoghe. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, a carico dell'erario, l'importo di € 903,25 per il patrocinio a spese dello Stato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. L'importo è stato determinato applicando i valori minimi per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, con riduzione del 50% per la definizione con pronuncia di rito e ulteriore riduzione del 50% prevista per il gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità, applicata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto
Impone di considerare, nella liquidazione dei compensi, tra gli altri elementi, importanza, natura, difficoltà, valore, caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014
il compenso può essere ridotto del 50%
Consente la riduzione del compenso quando il procedimento è definito con una pronuncia di rito.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede la riduzione del compenso tabellare del 50% per la liquidazione relativa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, del provvedimento richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile il ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione sul silenzio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite valutando le concrete circostanze del caso e la situazione organizzativa dell'amministrazione intimata.
- Per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità definita con pronuncia di rito, il compenso professionale può essere determinato sui valori minimi e ridotto del 50%; quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si applica inoltre la riduzione prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
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