Sentenza n. 1138/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 89/2014 del 10 gennaio 2014 resa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego regionale di autorizzazione all'assunzione di un'unità di personale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 89/2014, passata in giudicato, con cui era stato annullato il diniego dell'Assessorato regionale all'autorizzazione all'assunzione di un'unità di personale individuata mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, nell'ambito della disciplina prevista dalla l.r. n. 26/1986 e con oneri a carico del bilancio regionale. Il Comune ha chiesto che fosse data esecuzione all'effetto conformativo della sentenza, mediante il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione e l'adozione degli atti contabili conseguenti. L'Assessorato ha eccepito la prescrizione dell'azione di ottemperanza. Il Collegio ha inoltre verificato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che l'azione non fosse in realtà una domanda risarcitoria: il Comune ha precisato che non chiedeva direttamente il ristoro dei danni, ma l'esecuzione specifica del giudicato e le conseguenti regolazioni finanziarie tra enti pubblici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza e rilevato che la sentenza da eseguire era passata in giudicato. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. era stato interrotto dalle rituali messe in mora del 19 dicembre 2015, 20 marzo 2019 e 3 maggio 2021; dall'ultima messa in mora decorreva quindi un nuovo termine decennale. Ha riconosciuto che l'effetto conformativo della sentenza imponeva alla Regione di autorizzare l'assunzione del dipendente, poiché la procedura era stata assentita secondo la l.r. n. 26/1986 anteriormente alle modifiche introdotte dalla l.r. n. 6/1997, con oneri a carico del bilancio regionale. Ha ordinato all'amministrazione intimata di rilasciare l'autorizzazione e adottare gli atti conseguenti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha disposto una penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore inerzia, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Ha condannato l'amministrazione resistente alle spese di lite, liquidate in euro 3.270,00 oltre accessori. Il dispositivo contiene un riferimento al Comune di Palermo quale destinatario dell'ordine di esecuzione, non coincidente con il Comune ricorrente indicato in motivazione; il contenuto motivazionale individua tuttavia l'obbligo di esecuzione a carico dell'amministrazione regionale intimata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
l'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire
Il termine decennale per proporre l'azione di ottemperanza è soggetto a interruzione mediante atti di messa in mora; dall'ultima messa in mora decorre un nuovo termine decennale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità per ogni giorno di ulteriore inerzia dell'amministrazione, quantificata nel caso concreto in euro 50,00.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla verifica officiosa del possibile mutamento dell'oggetto dell'azione; il TAR ha escluso che la domanda di esecuzione specifica del giudicato costituisse una domanda risarcitoria.
l.r. Sicilia n. 26/1986, art. 14
La procedura di assunzione era stata programmata e autorizzata nell'ambito della disciplina speciale relativa al personale addetto alla definizione delle pratiche di condono edilizio, con oneri a carico del bilancio regionale.
l.r. Sicilia n. 6/1997, art. 45, comma 6
La disciplina sopravvenuta non incideva sulla procedura di assunzione già oggetto di attività programmatoria e autorizzatoria secondo la l.r. n. 26/1986.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71
Le disposizioni regolano, secondo quanto precisato dal TAR, il compenso del commissario ad acta, le spese per l'adempimento dell'incarico e il termine per la presentazione della parcella.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire; gli atti di messa in mora ritualmente notificati interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine decennale dall'ultima messa in mora.
- Quando il giudicato ha annullato un diniego e ha individuato in modo vincolante l'obbligo dell'amministrazione di adottare uno specifico provvedimento, l'azione di ottemperanza può condurre all'ordine di rilascio dell'atto e all'adozione degli adempimenti contabili conseguenti.
- La domanda diretta a ottenere l'adozione dell'atto dovuto in esecuzione del giudicato non si trasforma in domanda risarcitoria per il solo fatto che dall'esecuzione derivino regolazioni finanziarie o conseguenze patrimoniali tra amministrazioni.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta per l'inerzia successiva e imporre una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- L'effetto conformativo del giudicato impedisce all'amministrazione di applicare retroattivamente una disciplina sopravvenuta a una procedura già validamente programmata e autorizzata secondo la disciplina previgente, quando la sentenza abbia accertato la persistente efficacia dell'autorizzazione originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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