Ordinanza n. 104/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento per l'annullamento PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - della nota prot_1757_del_13_11_2025_aggiudicazione definitiva.PDF del 13.11.2025 (All. 1), mai trasmessa, con la quale il Comune di Casapulla ha approvato "i Verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 relativi alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale" e, contestualmente, ha definitivamente aggiudicato la gara per la concessione alla società "PUBLISERVIZI SRL … per l'importo complessivo di €. 776.699,82, di cui €. 167.700,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso"; - ove necessario, della nota prot_1765_del_14_11_2025_Esito_di_gara.pdf (All. 2) trasmessa in data 14.11.2025 (All.ti 3 e 4), con la quale il Comune di Casapulla ha reso noto che a valle delle operazioni di gara, "…l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di PUBLISERVIZI SRL che ha conseguito il punteggio finale pari a 89.5…"; - di tutti i verbali di gara, e nello specifico, i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 e di tutti gli atti conclusivi della procedura suddetta (All.ti 5, 6, 7, 8 e 9); - ove necessario, ed ove interpretabile in tal senso, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui non ha previsto (ovvero ha escluso) che il ribasso sul costo della manodopera dovesse imporre l'automatica verifica di anomalia dell'offerta; - ove necessario, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, non imponga alla Commissione di pubblicare e/o rendere comunque noti, i punteggi assegnati dai commissari ai singoli sub-criteri; - di ogni altro atto premesso, connesso conseguente o presupposto, anche se allo stato attuale non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l'aggiudicataria; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - del diritto della ricorrente ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto; - dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa contro-interessata nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 C.P.A. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA - del Comune di Casapulla alla sottoscrizione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell'aggiudicataria; - nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'impresa Publiservizi s.r.l., al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti dal Comune di Casapulla, nella misura in cui sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento a favore di altra impresa, unitamente agli atti di gara e alle clausole del disciplinare contestate
Esito
La controversia
L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della concessione disposta dal Comune di Casapulla in favore di Publiservizi S.r.l., nonché l'esito della gara, i verbali delle operazioni di gara e gli ulteriori atti conclusivi della procedura. Sono state inoltre contestate, ove ritenute lesive, alcune clausole del disciplinare: quella concernente la mancata previsione dell'automatica verifica di anomalia in caso di ribasso sul costo della manodopera e quella relativa alla mancata pubblicazione o comunicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari ai sub-criteri dell'offerta tecnica. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con precedente ordinanza cautelare del 9 gennaio 2026 il TAR aveva ritenuto il ricorso non privo di elementi di fondatezza, con particolare riguardo ai primi quattro motivi, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati e disponendone il riesame da parte del Comune.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto che la precedente ordinanza cautelare aveva imposto al Comune la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e il loro riesame, e considerato che tale ordinanza non risulta appellata, ha ritenuto necessario acquisire una relazione dell'amministrazione sullo stato di esecuzione della misura cautelare. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio, ordinando al Comune di depositare la relazione entro 45 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata della comunicazione. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento dell'aggiudicazione, sull'inefficacia o sul subentro nel contratto, né sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
art. 46, co. 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria.
art. 65, co. 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la richiesta di chiarimenti e per l'acquisizione della relazione sullo stato di esecuzione della misura cautelare.
art. 121, co. 2, c.p.a.
Indicato nella domanda della ricorrente con riferimento al possibile subentro nel contratto; non applicato o deciso con la presente ordinanza.
art. 122 c.p.a.
Indicato nella domanda di dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto; non applicato o deciso con la presente ordinanza.
art. 124 c.p.a.
Indicato nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente; non applicato o deciso con la presente ordinanza.
Massime di principio
- Quando una precedente ordinanza cautelare sospende l'efficacia degli atti impugnati e impone all'amministrazione il riesame, il giudice può acquisire una relazione sullo stato di esecuzione della misura prima di definire il giudizio nel merito.
- La mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare non esclude la necessità di verificare in concreto se l'amministrazione abbia dato esecuzione al dictum cautelare e agli adempimenti conformativi in esso contenuti.
- L'ordine istruttorio volto ad acquisire informazioni sull'esecuzione di una misura cautelare non comporta una decisione definitiva sulle domande di annullamento, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento.
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