Sentenza n. 3977/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento dell’esito finale di non idoneità del ricorrente, pubblicato in data 1 luglio 2025, alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”, nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2023-2025, IV quadrimestre), indetta con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, del giudizio collegiale della Commissione e, in quanto lesivi, dei giudizi individuali, nei limiti dell'interesse fatto valere, dei verbali della Commissione, di ogni atto lesivo per il ricorrente, connesso e conseguente, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito finale di non idoneità alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A1 Economia Politica, unitamente al giudizio collegiale, ai giudizi individuali e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 16 della legge n. 240/2010, dell'art. 8 del d.P.R. n. 95/2016, degli artt. 3 e 4 del d.m. n. 120/2016 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza, illogicità e apparenza della motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha contestato che il giudizio collegiale e i giudizi individuali fossero generici, stereotipati e privi di un adeguato collegamento con il contenuto delle sue pubblicazioni e con il suo specifico profilo scientifico. Ha inoltre denunciato contraddittorietà tra le valutazioni dei commissari in ordine alla continuità e intensità della produzione scientifica, alla coerenza con il settore concorsuale, alla collocazione editoriale, all'originalità, all'innovatività e alla rilevanza delle pubblicazioni. Il candidato aveva ottenuto una valutazione positiva degli indicatori bibliometrici e il riconoscimento di quattro titoli curriculari; la Commissione aveva tuttavia ritenuto le pubblicazioni non complessivamente di qualità elevata e non sufficienti a dimostrare la maturità scientifica per la prima fascia. Il Ministero ha sostenuto la completezza della motivazione, la legittimità della divergenza tra giudizi individuali e l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il giudizio di non idoneità. L'abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, compresa la valutazione complessiva di elevata qualità delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016. Sebbene la Commissione disponga di discrezionalità tecnica, il relativo giudizio deve essere sorretto da una motivazione trasparente, individualizzata e verificabile, fondata su elementi obiettivi e concretamente riferiti alle pubblicazioni e al profilo del candidato. Nel caso esaminato, le formule utilizzate — relative alla limitata qualità, innovatività e collocazione editoriale delle pubblicazioni — erano meramente assertive e generalizzanti, prive di elementi fattuali idonei a spiegare perché i contributi scientifici del candidato non raggiungessero il livello richiesto. I giudizi non si confrontavano con le specifiche caratteristiche delle pubblicazioni e con i rilievi analitici svolti dal ricorrente. Inoltre, poiché il diniego era fondato sulla prevalenza di giudizi negativi rispetto a un giudizio individuale favorevole, la motivazione collegiale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del superamento del dissenso, non essendo sufficiente la mera maggioranza deliberante. Il giudice ha escluso che la natura discrezionale della valutazione comporti una sfera di insindacabilità. Ha quindi annullato il giudizio impugnato non per riconoscere direttamente l'abilitazione, ma ai fini del riesame integrale della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione. Il riesame deve svolgersi entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di cui 60 giorni per la nomina della nuova Commissione e 30 per il nuovo giudizio, mantenendo fermi i valori già positivamente apprezzati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Disciplina l'abilitazione scientifica nazionale e costituisce una delle basi normative della procedura oggetto di giudizio.
art. 8 d.P.R. 95/2016
Rileva per le modalità di definizione dei criteri e per l'attività della Commissione nella procedura di abilitazione.
art. 3 d.m. 120/2016
Richiamato quale parametro normativo della valutazione nell'ambito della procedura di abilitazione.
art. 4 d.m. 120/2016
La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
I criteri normativi vincolano la Commissione a una valutazione effettiva e individualizzata delle pubblicazioni. Il giudizio negativo deve indicare elementi concreti che colleghino tali criteri alle caratteristiche della produzione del candidato.
art. 6 d.m. 120/2016
Prevede il carattere cumulativo dei requisiti per l'abilitazione, tra cui il possesso dei titoli richiesti, il superamento dei valori soglia per gli indicatori e la valutazione complessiva di elevata qualità delle pubblicazioni.
art. 7 d.m. 120/2016
Individua le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione.
art. 3 l. 241/1990
Impone l'obbligo di motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché stereotipata, non individualizzata e non idonea a rendere percepibile il percorso valutativo.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accoglimento, di disporre le misure necessarie per la riedizione del potere; è stato disposto il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, senza attribuzione diretta dell'abilitazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale la discrezionalità tecnica della Commissione non esclude il sindacato giurisdizionale sulla motivazione: il giudizio deve essere fondato su elementi obiettivi, trasparenti e verificabili, riferiti concretamente al profilo e alle pubblicazioni del candidato.
- Il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche non può esaurirsi in formule stereotipate o assertive relative a qualità, originalità, innovatività, rilevanza, continuità o collocazione editoriale; deve esplicitare le circostanze fattuali che giustificano la mancata elevata qualità complessiva richiesta per l'abilitazione.
- Quando la valutazione collegiale negativa deriva dalla prevalenza di giudizi sfavorevoli rispetto a un giudizio individuale favorevole, la motivazione deve indicare le ragioni del superamento del dissenso. La mera maggioranza deliberante non è sufficiente a rendere percepibile il percorso logico della decisione.
- L'annullamento del giudizio di non idoneità per difetti della valutazione non comporta il riconoscimento diretto dell'abilitazione, ma impone la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, con riesame dell'intera domanda e conservazione dei profili già positivamente accertati.
- I criteri previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 non sono meri parametri astratti, ma vincoli metodologici dell'attività valutativa: la Commissione deve correlare ciascun giudizio ai contenuti effettivi delle pubblicazioni e alla posizione scientifica del candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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