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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22171/2020 del 14/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento RM0983807/2013 (revisione/classamento catastale ai sensi dell'art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311/2004). La ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti per la riclassificazione per via del degrado urbano, del pessimo stato di manutenzione degli immobili e del decremento del valore di mercato; ha censurato l'onere della prova (art. 2697 c.c.) sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe fornito prove; ha contestato la motivazione della sentenza d'appello come omessa/insufficiente o contraddittoria (art. 360 c.p.c. richiamando art. 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché esso chiedeva un nuovo giudizio di merito (valutazione delle prove e dell'esistenza dei presupposti per la revisione catastale) che non rientra nella cognizione della Corte di legittimità. Ha rilevato l'assenza, nel ricorso, di indicazione e produzione di documenti che dimostrassero il degrado invocato; ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una rivalutazione dei fatti già svolta dalla CTR. Ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.500 per onorari, oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 335 e 336, legge n. 311/2004

    Norma che consente la revisione parziale del classamento catastale; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dei presupposti per l'applicazione di tale norma rappresenta questione di merito (valutazione di stato di fatto e prove) e non può essere riesaminata dalla Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha osservato che la ricorrente non ha indicato né allegato documenti probatori specifici in grado di infirmare la valutazione dell'Amministrazione, quindi le doglianze che si limitano ad affermazioni generiche non superano il limite dell'inammissibilità per la Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Censura relativa a nullità o motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate costituivano in realtà un riesame del merito e non una specifica e circostanziata violazione delle regole di motivazione riconducibile all'art. 360 n.4.

  • art. 378 c.p.c. (deposito memoria)

    Citato come norma procedurale per il deposito di memoria dalla ricorrente; non ha inciso sulla valutazione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito: le doglianze devono mirare a profili di diritto o vizi specifici della motivazione, non a una generica rivalutazione delle prove o dei fatti.
  • Quando si impugna una riclassificazione catastale, le contestazioni sull'esistenza dei presupposti (es. mancato miglioramento, degrado) devono essere supportate in modo puntuale con documenti e riferimenti di causa per non essere ritenute mere affermazioni non provate.
  • Per censurare l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in Cassazione è necessario indicare quali atti o elementi probatori assenti o mal valutati avrebbero dovuto essere considerati; affermazioni generiche sul degrado o sullo stato degli immobili sono insufficienti.
  • Le doglianze per nullità o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c.) richiedono una dettagliata indicazione delle parti della motivazione ritenute carenti o contraddittorie; non è sufficiente trascrivere precedenti o sostenere in termini generici l'assenza di valutazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui costi del processo.

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