Cassazione Civile, Ordinanza n. 22193/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso IRAP presentata da un professionista per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, respinta dall'Ufficio per tardività, in particolare con riferimento al versamento del 28 novembre 2003 relativo al secondo acconto IRAP 2003, e per effetto di un orientamento amministrativo richiamato dall'Agenzia. Dopo il ricorso accolto in primo grado e confermato in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20006/2018, aveva accolto il ricorso dell'Ufficio e rigettato nel merito la domanda originaria del contribuente. Il contribuente ha quindi proposto revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente supposto che l'eccezione di decadenza riguardasse tutte le annualità oggetto di causa, mentre essa concernernebbe il solo versamento IRAP 2003 del 28 novembre 2003. La censura mirava a ottenere la rimozione dell'ordinanza per pretesa svista percettiva nella lettura dell'oggetto dell'eccezione e del motivo di ricorso dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma una contestazione dell'interpretazione data dalla precedente ordinanza all'estensione dell'eccezione di decadenza e del motivo di ricorso, quindi un errore di giudizio non censurabile con revocazione. La Corte ha inoltre osservato che, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, risultava che il thema decidendum era stato correttamente individuato nel versamento del secondo acconto IRAP 2003 e nella tempestività dell'istanza di rimborso rispetto a quel versamento. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato invece dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può coincidere con una errata interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi propri dell'errore percettivo, non per errori di giudizio.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine per chiedere il rimborso decorre dal singolo versamento quando l'imposta sia già da subito non dovuta; la successiva riliquidazione non rileva ai fini della decorrenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti escludono o attestano in modo univoco; non è configurabile quando la censura investe l'interpretazione degli atti o della domanda.
- Non è deducibile con revocazione un vizio che, pur formulato come errore percettivo, in realtà contesti la valutazione giuridica o logica compiuta dal giudice di legittimità sul contenuto dei motivi di ricorso o sull'oggetto dell'eccezione.
- Quando la Corte di cassazione abbia effettivamente esaminato il punto controverso, anche senza prendere in esame tutte le argomentazioni delle parti, non ricorre errore revocatorio ma eventualmente un errore di giudizio.
- In materia di rimborso di imposte non dovute sin dall'origine, il termine decadenziale per l'istanza decorre dal singolo versamento indebito, non da una successiva riliquidazione del rapporto tributario.
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