Cassazione Penale, Sentenza n. 17082/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata motivazione, da parte della Corte di appello, sulle censure sollevate in appello relative a due ulteriori episodi di presunta resistenza a pubblico ufficiale verificatisi il 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15, ritenendo che tali condotte fossero state comunque considerate dal Tribunale di primo grado ai fini della determinazione della pena in applicazione della continuazione.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le condotte delle ore 17:15 e 18:15 non fossero comprese nel capo di imputazione (che contestava i fatti delle ore 14:35 e 17:55) e che il Tribunale di primo grado le avesse descritte soltanto a fini illustrativi, senza ravvisare in esse gli elementi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Di conseguenza la Corte d'appello non era obbligata a motivare su condotte estranee all'imputazione e il motivo di doglianza è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamata in relazione alla disciplina della continuazione fra più delitti; utilizzata dal Tribunale per il computo della pena quando più condotte penalmente rilevanti concorrono fra loro
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui integra il reato la fuga con manovre idonee a ostacolare l'esercizio della funzione pubblica e a creare una percezione di pericolo per l'incolumità degli agenti o degli utenti della strada
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011
Norma sui reati in materia di stupefacenti citata nel capo di imputazione; il Tribunale di primo grado ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudice d'appello (e la Cassazione) non è obbligato a motivare su fatti o censure che risultano estranei al capo di imputazione: la mancanza di motivazione è rilevante solo rispetto a questioni pertinenti al thema decidendum.
- Le condotte utilizzate per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiedono, oltre alla fuga, manovre o comportamenti tali da ostacolare concretamente l'attività degli agenti e da creare una percezione di pericolo per la loro incolumità o per quella degli utenti della strada.
- La mera descrizione di episodi non contestati nell'imputazione può essere ammessa a fini illustrativi, ma non può essere usata per aumentare il carico sanzionatorio se tali episodi non sono formalmente contestati e non presentano gli elementi del reato.
- In fase di impugnazione, le deduzioni su fatti non contestati in capo devono essere preliminarmente valutate rispetto alla loro rilevanza processuale: se appaiono estranee all'imputazione, il giudice non è tenuto a fornire motivazione specifica su di esse.
- Per evitare che fatti non contestati vengano utilizzati in sede di determinazione della pena, la difesa deve contestare formalmente l'uso di tali fatti già in primo grado e riproporre con chiarezza tali censure in appello, evidenziando il rapporto con il capo di imputazione.
- Le decisioni di rigetto della Suprema Corte possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è ritenuto infondato.
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