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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24233/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/09/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva respinto il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ritenendo inammissibile la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 24/10/2001 - 23/4/2002. Successivamente Isola propose ricorso per cassazione personalmente, depositando la dichiarazione presso l'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Bollate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal detenuto dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103, la quale ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha applicato tale regola anche ai ricorsi relativi a benefici penitenziari e ha ritenuto che l'urgenza e le difficoltà del detenuto non esonerino dall'osservanza della norma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Applicabile anche ai procedimenti relativi a benefici penitenziari.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che, nella nuova formulazione, richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati, con efficacia generale e senza eccezioni.

  • art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle norme che individuano i requisiti formali relativi alla rappresentanza e sottoscrizione degli atti processuali in Cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Diretto all'effetto sanzionatorio: norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso non conforme ai requisiti introdotti dalla legge 103/2017.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende in caso di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie processuali.

  • Cass. Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)

    Giurisprudenza di legittimità che ha interpretato la modifica normativa come di portata generale, escludendo eccezioni alla regola che vieta la proposizione personale del ricorso per cassazione.

  • Cass., n. 53330 del 4/10/2017 (Villa)

    Giurisprudenza che conferma l'applicabilità della normativa anche ai procedimenti diversi dal giudizio ordinario di cognizione, sottolineando la chiarezza e l'inequivocità dell'esclusione della facoltà di ricorrere personalmente.

Massime di principio

  • Dopo il 03/08/2017 (entrata in vigore della legge n.103/2017) il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La regola si applica anche quando il ricorso riguarda provvedimenti relativi a benefici penitenziari o è proposto da detenuti: lo stato di detenzione o l'urgenza non giustificano deroghe.
  • La mancata osservanza del requisito della sottoscrizione da parte di difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso (art. 610, comma 5-bis c.p.p.).
  • È necessario predisporre tempestivamente il supporto difensivo adeguato (avvocato iscritto nell'albo speciale) per rispettare i termini perentori: gli uffici penitenziari e gli avvocati di fiducia devono essere attivati per evitare decadenze procedurali.
  • In caso di ricorso inammissibile per difetto formale si possono comunque conseguire condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • Se l'atto impugnato o il ricorso sono anteriori al 03/08/2017 occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis, ma per atti successivi la nuova normativa è vincolante.

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